L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere disposto d’ufficio solo laddove la parte correntista abbia tempestivamente richiesto alla banca la copia dei documenti contabili, come previsto dall’art. 119 TUB, e la banca non vi abbia ottemperato; al contrario, a fronte dell’inerzia della parte, non può sopperirsi al mancato assolvimento dell’onere probatorio attraverso l’ordine di acquisizione ex officio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. degli estratti conto mai richiesti prima della causa.
Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l’accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
La rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, non essendo utilizzabili a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.
Le commissioni di massimo scoperto sono legittime in quanto costituiscono una commissione che il cliente paga alla banca come corrispettivo per la messa a disposizione di una determinata somma di denaro a prescindere dal suo effettivo utilizzo, a condizione che siano pattuite per iscritto e che sia indicata la percentuale e la modalità di calcolo della stessa, come è avvenuto nel caso in esame. Esse sono quindi frutto dell’autonomia negoziale delle parti e non possono ritenersi illegittime in se’ o prive di causa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Susanna Cividali con la sentenza n. 97 del 19/01/2018.
Nel caso esaminato un correntista conveniva in giudizio una Banca chiedendo di accertarsi l’illegittimo addebito sul conto corrente con la stessa intrattenuto di interessi anatocistici, c.m.s. non correttamente pattuite, interessi ultralegali e usurari illegittimi, e per l’effetto condannare l’intermediario alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda perchè infondata e non provata.
Veniva disposta CTU contabile al fine di esaminare i rapporti di dare-avere tra le parti la quale, però, non poteva utilmente espletarsi stante la mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto contestato e la mancata autorizzazione della convenuta ad consentirne la produzione in corso di consulenza tecnica.
Sul punto il Tribunale rilevava che tali documenti non erano neppure stati oggetto di richiesta documentale ex art. 119 TUB prima dell’introduzione del giudizio di merito o comunque prima dello spirare dei termini preclusivi, sicchè in mancanza di tale preventiva richiesta non poteva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c; specificava altresì che, sebbene prodotti entro il termine per il deposito delle comparse conclusionali, i detti estratti non potevano considerarsi utilizzabili perché tardivi.
Ciò posto il Giudice concludeva osservando che ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l’accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., dimostrare l’esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa e che tale onere probatorio va assolto mediante la produzione tanto del contratto di conto corrente quanto degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti non essendo utilizzabili a tal fine criteri presuntivi.
Tanto premesso e rilevata la liceità delle pattuizioni in punto d’usura e capitalizzazione trimestrale, nonché la validità ex se della commissione di massimo scoperto prevista in contratto, in quanto costituente una commissione che il cliente paga alla banca come corrispettivo per la messa a disposizione di una determinata somma di denaro a prescindere dal suo effettivo utilizzo, nonché la corretta pattuizione della stessa, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda con condanna del correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA-ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI CONTO TRIMESTRALI
È INDISPENSABILE AVERE VISIONE DELLE ANNOTAZIONI ATTIVE E PASSIVE PER RICOSTRUIRE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 25.10.2017 | n.20154
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI
E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DELL’ATTORE INDICARE NELLA DOMANDA I SINGOLI PAGAMENTI RIPETIBILI
IN MANCANZA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 19.09.2017 | n.1881
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