Quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell’indebito è tenuto a dimostrare, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d’indebito, ossia l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente – soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154/1992 che ha imposto l’obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) – per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l’anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto, quali il tasso d’interesse ultralegale e le cms, nonché gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, indispensabili per la verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, per la determinazione del saldo finale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio con la sentenza n. 39 del 9 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata una ditta correntista agiva in danno di una Banca al fine di ottenere l’accertamento dell’applicazione di interessi di tipo usurario, commissioni non dovute e/o non pattuiti, interessi oltre il TEGM e spese illegittime ai rapporti di conto corrente con la stessa intrattenuti e la ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’avversa pretesa.
Il Tribunale, in aderenza al consolidato principio espresso da giurisprudenza di merito e legittimità, preliminarmente specificava che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell’indebito è tenuto a dimostrare, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d’indebito, ossia l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto, quali il tasso d’interesse ultralegale e le cms, nonché gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, indispensabili per la verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, per la determinazione del saldo finale.
Rilevato che, nella specie, la correntista non aveva prodotto né il contratto, né gli estratti conto integrali e non aveva rivolto alcuna richiesta ex art. 119 TUB alla Banca, il Giudice ha rigettato la domanda con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: OCCORRONO GLI ESTRATTI INTEGRALI A FAR DATA DELL’APERTURA
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE IL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 07.07.2020
La banca può limitarsi alla proposizione di una generica eccezione di prescrizione per il conto passivo
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Tricomi | 22.05.2020 | n.9462
INDEBITO BANCARIO CTU: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA SE MANCA LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
L’ONERE PROBATORIO CIRCA GLI AVVENUTI PAGAMENTI È IN CAPO AL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 31.03.2020 | n.237
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