Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
L’art. 119 TUB non si applica ai contratti bancari in quanto è consentito al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni.
Non può essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, dato che il presupposto per l’emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Dott.ssa Antonella Rimondini con la sentenza n.391 del 07.03.2017.
Nel caso di specie un correntista conveniva in giudizio una Banca, avanzando pretese restitutorie in merito ad alcune somme percepite dall’istituto di credito, considerate indebitamente acquisite mediante, capitalizzazione di interesse, applicazione di tassi usurari e ultralegali, nonché, attraverso variazioni di tassi non approvate.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare la prescrizione delle pretese avversarie, e nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale, relativamente alle contestazioni sollevate dall’attrice, ha ritenuto che in mancanza del contratto di conto corrente e degli estratti conto necessari per la verifica dell’andamento del rapporto, non è possibile dichiarare nulle le clausole contrattuali, specificando che il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa, non essendo tale omissione sanabile con l’accoglimento dell’ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. dall’istituto creditizio.
Più precisamente, il giudice ha stabilito che non può essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa dato che il presupposto per l’emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti.
Il giudice evidenzia che la norma di cui all’art. 119 TULB non è applicabile per ottenere l’ordine di esibizione in giudizio della copia dell’originario contratto di conto corrente atteso che tale norma si applica solo per le copie delle singole operazioni.
Alla luce delle ragioni suesposte, il Tribunale rigettava la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: RIGETTATO ORDINE DI ESIBIZIONE E REVOCATA CTU CONTABILE
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO ED I CONTRATTI E NON PUÒ ACQUISIRLI EX ART. 210 C.P.C.
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Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 10.06.2015 | n.2626
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