Nei giudizi promossi dal “cliente” correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali, o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente – in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime – grava senz’altro sulla parte Attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 cc, in caso di ripetizione di indebito, incombe all’Attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa.
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Martina Marini, con la sentenza n. 523 del 20 luglio 2022.
Il caso ha riguardato la domanda di accertamento avanzata dai correntisti, volta ad accertare e dichiarare la illegittimità delle clausole applicate ai rapporti bancari, dichiararne la nullità o in subordine provvedere al loro annullamento o alla loro declaratoria di inefficacia, con condanna della banca convenuta alla corresponsione di tutte le somme da questa indebitamente percepite e/o trattenute.
Nel rigettare la domanda, il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’attività di allegazione non potesse ritenersi soddisfatta con l’affermazione di un fatto generico, comportando la medesima l’indicazione di tutti gli elementi atti a individuare il fatto specifico che si intende allegare.
Il Tribunale ha evidenziato che l’art. 119, ultimo comma TUB, contempla il diritto del medesimo correntista “di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il “cliente-Attore”, dunque, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 cpc solo se deduce e dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie, la domanda di accertamento svolta in giudizio mancava di una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione, nonostante parte Attrice fosse gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle” e produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda.
In particolare, nel procedimento, per la ricostruzione della movimentazione contabile era essenziale l’acquisizione sia dei contratti, che degli estratti conto relativi a tutto il rapporto, atteso che soltanto la produzione dell’intera sequenza avrebbe consentito di ricostruire in maniera puntuale il rapporto tra le parti e, quindi, verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici, usurari e delle altre poste indebite oggetto di doglianza.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato che la difesa dell’Attrice, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto una sequenza solo parziale degli estratti inerenti ai rapporti di conto corrente, oltre ad una perizia econometrica di parte.
Su questo punto, pertanto, il Tribunale ha richiamato e sposato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui: “laddove risulti assente la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto di conto corrente relativa ad un determinato periodo – anche nell’ipotesi in cui manchi un solo estratto conto – non può procedersi alla ricostruzione del rapporto nella sua interezza, non potendosi documentare e provare, neppure per presunzioni, quanto accaduto nel periodo in cui è assente la documentazione di riferimento; né, d’altronde, potrebbe ritenersi ammissibile una ricostruzione solo parziale del rapporto, sia perché una simile
ricostruzione non è in grado di determinare un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l’individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento”.
Tanto detto, le evidenziate carenze in punto di allegazione e prova non potevano essere colmate neppure alla luce delle istanze istruttorie, pure avanzate, attraverso il rimedio dell’art. 210 c.p.c..
Il Tribunale, infatti, ha affermato che, per indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative.
Pertanto, la consulenza tecnica d’ufficio ha solo la funzione di fornire all’attività valutativa del Giudice l’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, prova che nel caso di specie non è stata ritenuta correttamente espletata da parte degli attori.
Per tali motivi, la domanda di accertamento di parte attrice è stata rigettata e le spese processuali poste a carico dei soccombenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRODUZIONE PARZIALE NON IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DARE E DELL’AVERE FRA LE PARTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Zuliani | 09.02.2023 | n.4083
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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