In materia di prescrizione dell’azione di ripetizione, il dies a quo va individuato scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto in due sottocategorie: rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie.
Per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest’ultimo caso il dies a quo al momento dell’annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, con la sentenza n. 1183 del 1 settembre 2021.
Nella fattispecie de qua, è accaduto che una società correntista, unitamente ai fideiussori, agiva in danno della Banca onde sentire accertare l’inesistenza di un credito in capo alla banca e l’esistenza al contrario di un proprio credito nei confronti dell’Istituto in relazione ad un rapporto di conto corrente, un rapporto di anticipo fatture ed un conto anticipi documenti, chiedendo altresì la rifusione della somma di cui asseriva essere creditrice.
Costituitasi la Banca convenuta, la medesima eccepiva la prescrizione dell’azione di ripetizione rispetto a determinati pagamenti espletati dalla società debitrice; con riferimento ad altri, invece, eccepiva l’impossibilità per la parte attrice di poter avanzare azione di ripetizione, atteso che il rapporto bancario era ancora sussistente tra le parti.
Il Giudice, chiamato a dirimere la controversia, si è in primis soffermato sulla risoluzione di tale questione preliminare.
In primo luogo si è chiarita la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, costituendo queste ultime delle rimesse effettuate su conto scoperto cui non acceda alcuna apertura di credito ovvero le rimesse destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento concesso.
Ciò premesso, il Giudice ha ribadito, richiamando altresì le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010) che per le rimesse solutorie il dies a quo non è rappresentato dalla data di chiusura dei conti, bensì dai singoli pagamenti avvenuti nel corso dei rapporti, tali dovendosi considerare quelli avvenuti oltre i limiti del fido accordato; in assenza di un contratto di affidamento tutte le rimesse su scoperto di conto si devono presumere solutorie.
Rispetto alla risoluzione della questione di cui è causa, il Tribunale ha accertato che la parte convenuta ha fornito ampia prova scritta degli affidamenti di volta in volta concessi in relazione ai vari rapporti bancari oggetto di causa, con la conseguenza che risultano prescritte tutte le rimesse eccedenti i limiti di fido temporalmente concessi anteriori ai dieci anni precedenti al primo atto interruttivo, a nulla rilevando la contestazione di parte attrice, la quale ha ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di extra fido di fatto.
Segnatamente, all’epoca dell’instaurazione di tutti i rapporti bancari oggetto di causa (tutti post 1999) già vigeva l’obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 117 TUB, sicchè la prova dell’esistenza di un contratto di affidamento può essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto, essendo la forma scritta richiesta a pena di nullità del negozio.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda di ripetizione rispetto alle somme considerate ormai prescritte.
Per ulteriori approfondimenti n materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’EVENTUALE PRESCRIZIONE DELL’AZIONE NON INFLUISCE SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE
INCIDE SOLO SULLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DI QUEI PAGAMENTI COPERTI DA PRESCRIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 19.05.2020 | n.9141
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO C/C: NON NECESSITA DELL’INDICAZIONE DI SPECIFICHE RIMESSE SOLUTORIE
L’ONERE DI ALLEGAZIONE IN CAPO ALLA BANCA È SODDISFATTO CON L’AFFERMAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895
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