ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinario termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito, relativamente ad un contratto di conto corrente, decorre dalla data di avvenuto pagamento. Si ha pagamento, seguendo le indicazioni di principio dettate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, non solo alla chiusura definitiva del rapporto, ma anche prima, allorché vi siano versamenti con funzione solutoria, ossia eseguiti su un conto corrente non affidato e con saldo passivo, ovvero oltre il limite di affidamento.
Se il conto è in attivo, gli accrediti integrano nel complesso un pagamento, non potendosi configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppur nei limiti del fido. Dal momento in cui il conto, precedentemente in passivo, presenta un saldo attivo, sorge immediatamente il diritto alla ripetizione, dal quale decorre il termine di prescrizione.
In materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è da ritenersi sufficiente l’adeguamento delle clausole contrattuali al disposto della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, avvenuto in via generale attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, nel caso in cui la Banca abbia ottemperato agli obblighi informativi prescritti dalla predetta delibera, mediante pubblicazione in Gazzetta, la praticata capitalizzazione è da ritenersi legittima, non richiedendosi un ulteriore accordo scritto.
Ai fini del tasso soglia, non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo quando legittima ratione temporis, ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito, da interesse passivo, viene conglobato nel capitale, così mutando regime giuridico, da obbligazione accessoria d’interessi ad obbligazione principale per sorta capitale.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Torino, dott.ssa Emanuele Gai, con sentenza n. 4188, depositata in data 10.06.2015.
Nel caso di specie, una società proponeva azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca, contestando, relativamente ad un contratto di conto corrente, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, oltre che l’illegittima corresponsione di spese e interessi ultralegali non pattuite per iscritto, con violazione della legge antiusura.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per il periodo anteriore al 30 marzo 2004, contestando nel merito tutte le domande attoree.
Relativamente all’eccezione di prescrizione, il Tribunale ha preventivamente precisato che “requisito essenziale dell’azione di ripetizione di indebito è l’esistenza di un pagamento, che nei rapporti di conto corrente tra banca e cliente deve essere identificato in una rimessa solutoria, ossia in un versamento che abbia comportato uno spostamento patrimoniale dal correntista verso la banca“, riportandosi anche al contenuto della nota pronuncia n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Muovendo dal piano sostanziale a quello processuale, con specifico riguardo all’onus probandi circa la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, il provvedimento in commento, richiamando la predetta pronuncia delle Sezioni Unite, ha ribadito che “si ha pagamento non solo alla chiusura definitiva del rapporto, ma anche prima, allorché vi siano versamenti / pagamenti perché eseguiti su un conto non affidato e con saldo passivo, ovvero oltre il limite di affidamento“, competendo la relativa prova alla parte che intenda far decorrere la prescrizione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l’adempimento dell’onere probatorio da parte della banca che, eccepita la prescrizione del diritto, ha altresì allegato l’assenza di contratto scritto di affidamento /apertura di credito, deducendo la circostanza che il conto corrente fosse stato sempre in attivo dal 2002, avendo da quel momento le rimesse “avuto evidente funzione di pagamento, facendo decorrere il termine di prescrizione”. Invero, richiamando costante giurisprudenza di merito, il provvedimento de quo ha chiarito che, laddove nell’ambito della durata del rapporto di conto corrente vi siano stati periodi di saldo positivo del conto, “tale circostanza evidenzia che le rimesse che hanno portato in attivo il conto attoreo, hanno avuto natura solutoria di effettivo pagamento alla Banca del precedente debito. Trattasi di circostanze pacificamente suscettibili di far decorrere la prescrizione, posto che in quei casi le operazioni hanno comportato di certo quel trasferimento patrimoniale dal cliente alla Banca quale atto solutorio di cui tratta la Suprema Corte“.
Totalmente sfornite di fondamento, invece, le censure articolate da parte istante.
Relativamente alla contestazione di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’insussistenza di profili di illegittimità è stata accertata alla luce della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, avendo la Banca convenuta ottemperato agli obblighi informativi dalla stessa prescritti e derivando da ciò la validità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica peridiocità a far data del 1 luglio 2000.
Rigettate anche le censure in materia di CMS, rispetto a cui l’attore paventava profili di nullità per mancanza di causa. Sul punto, il provvedimento ha appurato che “durante il rapporto contrattuale, il correntista non ha mai svolto contestazioni alla banca, ma, contrariamente all’assunto di parte attrice, la cms era determinabile proprio come emerge dalla relazione del ctp“, derivando da ciò la determinabilità della cms e l’insussistenza di profili di nullità.
Da ultime, le statuizioni relative alla dedotta usurarietà, anzitutto affermando la legittimità della capitalizzazione infrannuale, in ottemperanza alla sopra menzionata delibera CICR, da cui deriva l’impossibilità di “computarsi l’impatto dell’interesse capitalizzato ai fini del TEG”. Invero, “l’interesse capitalizzato, ove consentito, non può essere computato ex se nel tasso d’interesse usurario, sia pure nella dizione onnicomprensiva fatta propria dall’art. 644 c.p., secondo l’orientamento fatto proprio dalla Cassazione Penale, poiché l’anatocismo non viene computato mediante tasso composto, ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito e non pagati“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DALLA DATA DEL VERSAMENTO
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 24-11-2014
LE RIMESSE SU CONTO PASSIVO HANNO NATURA DI PAGAMENTO
Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni | 20-06-2014
Testo del provvedimento
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