In presenza delle specifiche contestazioni della banca in ordine a tutte le questioni sollevate dal correntista, questi ha l’onere di provare i suoi assunti e quindi i pagamenti indebiti e la mancanza delle specifiche cause debendi, ossia le nullità negoziali addotte. È notorio infatti che in tema di azione di ripetizione dell’indebito l’onere di provare l’uno e l’altro fatto costitutivo della domanda cada sull’attore.
Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data dei pagamenti asseriti come non dovuti è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei medesimi, essa sussiste sempre in mancanza di una persistente apertura di credito e che in casi di tal fatta, eccepito dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dai pagamenti, spetta al cliente, che ne ha l’onere, provare l’esistenza dell’apertura di credito che qualifichi quei pagamenti come mero ripristino della disponibilità in essere.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano, con la sentenza n. 1847 del 22.11.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio l’istituto di credito deducendo la nullità del contratto per le indebite percezioni di interessi ultralegali anatocistici e usurari. Su tali premesse ha chiesto la condanna della banca a restituire quanto indebitamente trattenuto.
La Banca, costituitasi, ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto poiché non specificatamente provati dall’attore. L’istituto ha, altresì, eccepito la prescrizione del diritto azionato dal correntista per decorso del termine decennale previsto dalla legge.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rigettato la domanda per la sua palese infondatezza in quanto l’attore non ha prodotto l’originario contratto di conto corrente né ne ha con precisione indicato gli estremi.
Sul punto, infatti, il Giudicante ha rappresentato che, in presenza delle specifiche contestazioni della banca in ordine a tutte le questioni sollevate dal correntista, questi aveva l’onere di provare i suoi assunti e quindi i pagamenti indebiti e la mancanza delle specifiche causae debendi, ossia le nullità negoziali addotte. È notorio infatti che in tema di azione di ripetizione dell’indebito l’onere di provare l’uno e l’altro fatto costitutivo della domanda cada sull’attore.
Il Tribunale ha, altresì, accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto ritenendo che, come stabilito dalla Suprema Corte, la decorrenza della prescrizione dalla data dei pagamenti asseriti come non dovuti è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei medesimi. In tal senso, essa sussiste sempre in mancanza di una persistente apertura di credito e che in questi casi, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, spetta al cliente, che ne ha l’onere, provare l’esistenza dell’apertura di credito che qualifichi quei pagamenti come mero ripristino della disponibilità in essere.
Tuttavia, con riferimento al caso di specie il Giudicante ha rappresentato che il cliente nulla ha obiettato alla espressa qualificazione della banca quali solutori dei versamenti in conto.
Sulla base delle suesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato la domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE LA NATURA RIPRISTINATORIA DEI VERSAMENTI
OCCORRE PROVARE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO E NON UN FIDO DI FATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27704
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO DALLA DATA DI AVVIO DEL RAPPORTO.
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE È PRECLUSA OVE LA PARTE ABBIA LA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Guido Romano | 10.04.2018 | n.7377
INDEBITO SU CC: È ONERE DELL’ATTORE PRODURRE IL CONTRATTO
NON RILEVA L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ ART. 119 TUB
Sentenza | Corte di appello di Napoli, Pres. Fusillo, Rel Notaro | 13.09.2018 | n.4104
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DELLA CAUSA DEBENDI
LA DOMANDA GENERICA È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIA IN QUANTO COMPORTA UNA IRRAGIONEVOLE INVERSIONE ONERE PROVA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio | 04.05.2018 | n.853
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