Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Damini del Foro di Parma
Non può procedersi alla riqualificazione del finanziamento ove non vi sia un regolamento contrattuale tale da snaturare l’operazione contrattuale connotandone il dato sostanziale in senso diverso dalla qualificazione formale suggerita dal nomen juris adoperato.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto; in conseguenza non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, con la sentenza n. 486 del 22.03.2019.
Il caso fa riferimento ad una società e al suo garante che hanno convenuto in giudizio una banca, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto contrattuale, contestando le condizioni economiche applicate al conto corrente ipotecario.
A fondamento dell’azione, la difesa attorea ha dedotto l’applicazione di tassi usurari e che il conto corrente sarebbe stato in realtà un mutuo, con conseguente necessità di applicare un parametro di riferimento diverso.
Il provvedimento in esame assume dei contorni interessanti, in primis, in relazione alla domanda attorea circa la riqualificazione del contratto.
Il Tribunale ha affermato, sulla base della CTU esperita, che il tasso applicato era corretto, rientrando l’operazione nell’ambito di una figura tipica; ciò in quanto, dalle condizioni contrattuali, non risultava (né era stato allegato) un regolamento tale da snaturare lo schema contrattuale connotandone il dato sostanziale in senso diverso dalla qualificazione formale suggerita dal nomen juris adoperato.
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che non ci fosse alcuno spazio per un’ipotetica riqualificazione del contratto in termini di “mutuo”.
Il giudicante ha affrontato, poi, il tema della indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, in linea con l’insegnamento della Suprema Corte, ha statuito che la censura di indeterminatezza non può essere denunciata in via generale, dovendo essere agganciata ad un qualche concreto e tangibile indizio fattuale tale da poter desumere l’applicazione di voci passive non conformi al dato contrattuale.
Quanto alla mancata menzione dell’ISC, la sentenza si colloca nel nutrito filone di decisioni secondo cui l’indicatore sintetico di costo è dato “aggregato” che non incide sulla determinatezza delle clausole in sé considerate (normalmente leggibili da un imprenditore non sprovveduto): non vi sono dunque gli estremi per ritenere indeterminato l’oggetto della clausole “di costo”, in difetto di prova circa una qualche indebita aggregazione della componenti di costo o di una qualche discrasia tra il dato formale e il dato sostanziale (non rilevata).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DELLA CAUSA DEBENDI
LA DOMANDA GENERICA È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIA IN QUANTO COMPORTA UNA IRRAGIONEVOLE INVERSIONE ONERE PROVA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio | 04.05.2018 | n.853
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-onere-del-correntista-fornire-la-prova-della-causa-debendi
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DI ALLEGARE E PROVARE TUTTI I FATTI COSTITUTIVI DELL’AZIONE
È necessaria la produzione di tutti gli estratti conto per ricostruire correttamente il rapporto contrattuale
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 16.05.2018 | n.1012
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-di-allegare-e-provare-tutti-i-fatti-costitutivi-dellazione
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