Secondo l’art. 3, 1° comma, d.l. n. 132 del 2014, “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, è tenuto ad invitare a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda.
Nel danno nascente da responsabilità contrattuale, l’obbligazione inizialmente illiquida viene liquidata divenendo un credito pecuniario, ovvero un credito avente ad oggetto un “pagamento somma”.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento danni, quando viene liquidata, soggiace alla condizione di procedibilità di cui all’art. 3 d.l. n. 132/2014, divenendo obbligazione ad ogni effetto pecuniaria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, con la sentenza n. 618 del 21 marzo 2024.
Nel caso di specie la società assicurativa conveniva in giudizio la banca per sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.000,00, a fronte di responsabilità della stessa per avere negoziato malamente quattro titoli di credito predisposti dall’attrice, in quanto la convenuta non avrebbe rispettato la clausola di non Trasferibilità.
Si costituiva in giudizio la banca che, in primis, eccepiva l’improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha ritenuto la domanda attrice improcedibile, facendo riferimento all’art. 3, 1° comma, d.l. n. 132 del 2014, per il quale: “… chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” è tenuto ad invitare a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, era pacifico che la predetta convenzione di n.a. non fosse stata conclusa, e che il giudice non avesse invitato le parti a procedervi.
Il Tribunale si è posto la quaestio iuris se la condizione di procedibilità nella specie fosse integrata, oppure no.
Secondo l’attore, la condizione non sarebbe stata integrata, dato che l’azione aveva ad oggetto risarcimento danni susseguente a violazione dell’art. 43 l. ass., a fronte di un testuale riferimento normativo al “pagamento somme”.
Per il Tribunale l’argomento non era probante, dato che, una volta liquidato il danno nascente da responsabilità contrattuale, l’obbligazione inizialmente illiquida viene liquidata divenendo un credito pecuniario, ovvero un credito avente ad oggetto un “pagamento somma”.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento danni, quando viene liquidata, soggiace alla condizione di procedibilità di cui all’art. 3 d.l. n. 132/2014, divenendo obbligazione ad ogni effetto pecuniaria.
Per tali motivi, non avendo parte attrice ottemperato alla condizione di procedibilità indicata, la domanda è stata dichiarata improcedibile, con sua condanna alle spese processuali.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno