In tema di risarcimento danni, i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che, con la sua condotta, abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione” e “ciò in ragione della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società che comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, sicché solo alla società spetta la legittimazione all’azione risarcitoria nei confronti dei terzi che con il loro comportamento abbiano arrecato pregiudizio al patrimonio sociale”.
In definitiva, “i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano un mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio”) In effetti, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Massa, Giudice Domenico Provenzano, con la sentenza n. 575 del 5 ottobre 2023.
L’attore citava in giudizio la banca affinché, previo accertamento della responsabilità della medesima a causa dell’operato dei propri funzionari coinvolti nella vicenda, ex art. 2049 c.c., venisse condannata al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, che assumeva essergli derivati dalla gestione di rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso istituto di credito dalla società della quale egli deteneva la quota maggioritaria (pari al 50% del capitale sociale).
Costituitasi la banca, la medesima eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore in riferimento ai dedotti danni patrimoniali attinenti alla sfera giuridica della società, non valendo la qualità di socio della medesima in capo a quest’ultimo a giustificare l’ipotetica configurazione di un diritto risarcitorio pro quota in suo favore, tenuto conto dell’autonomia patrimoniale che caratterizzava la stessa società di capitali, non potendosi considerare tale l’eventuale perdita di valore delle quote della compagine di cui egli era titolare, trattandosi di un mero effetto economico riflesso di un pregiudizio di pertinenza della società, tale da non costituire effetto immediato e diretto dell’ipotetico illecito posto in essere ai danni di quest’ultima.
Il Tribunale ha precisato che l’autonomia patrimoniale della società non consentiva di considerare riferibile alla sfera giuridica del socio (sia pure pro quota) il pregiudizio patrimoniale rilevante sub specie di danno emergente (in chiave di riduzione del capitale sociale), così come in termini di lucro cessante (per il venir meno o la limitazione della possibilità di conseguire profitto patrimoniale, presupposto della eventuale distribuzione di utili tra i soci e, quindi, in funzione di contrazione della redditività delle quote sociali di questi ultimi); costituendo quelli appena predicati un mero riflesso di danni afferenti all’autonoma e separata sfera giuridica della compagine sociale, tali, quindi, da non configurare (ex artt. 1223) “conseguenze immediate e dirette” dell’illecito in ipotesi perpetrato ai danni della medesima.
La carenza di legittimazione ad agire, ha evidenziato il Tribunale, “attenendo “al diritto di azione”, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Il Tribunale di Massa, alla luce del principio esposto, ha rigettato la domanda proposta dall’attore nei confronti della banca con condanna del medesimo, in favore della convenuta, alle spese processuali.
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