Non deve essere esperita la mediazione prima di esercitare la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario. L’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 non indica genericamente la materia bancaria quale oggetto di mediazione obbligatoria, ma la specifica materia dei “contratti bancari”. Nel novero dei contratti bancari, però, non possono essere ricompresi gli assegni bancari. L’assegno, infatti, è uno strumento di pagamento che mantiene una propria autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale rispetto ad un contratto bancario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 9204 del 20 maggio 2020.
Il Tribunale di Milano, in sede di gravame, aveva respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nella fattispecie, la banca aveva pagato un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. Per il Giudice di prime cure, “l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010 non indica genericamente la materia bancaria quale oggetto di mediazione obbligatoria, ma puntualizza che la mediazione è obbligatoria per la specifica materia dei “contratti bancari”. Nel caso in esame la fonte dell’obbligo scaturisce direttamente dalla legge sugli assegni, all’art. 43. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione ma la Suprema Corte lo ha rigettato.
Secondo gli Ermellini, infatti, non si può ritenere che la fattispecie concretamente in esame rientri nell’ambito dei “contratti bancari” presi in considerazione dalla norma dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 (nella versione introdotta dall’art. 84 comma 1 lett. b. decreto legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013). L’assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 2 lett. g) d Igs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che in sé stessa prescinde dal carattere «bancario» del soggetto che venga a prestare il relativo servizio.
La mediazione, dunque, non è obbligatoria se oggetto della controversia è un assegno bancario ma solo in presenza di un contratto bancario strettamente inteso. La stessa convenzione di assegno, anche se può trovarsi inserita nel corpo di “contratti bancari”, mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale (art. 43 legge assegni).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ECCEZIONE VA SOLLEVATA ENTRO LA SCADENZA PRECLUSIVA DELLA PRIMA UDIENZA
LA PROCEDURA NON SI PUÒ CONSIDERARE ESPLETATA SE EMERGE LA VOLONTÀ DI SOTTRARSI AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE INSORTA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Giuseppe De Tullio | 14.01.2020 | n.64
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ, PER MANCATO ESPERIMENTO, È ECCEPIBILE NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
OVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON ABBIA PROVVEDUTO AL RELATIVO RILIEVO D’UFFICIO, È PRECLUSO AL GIUDICE DI APPELLO RILEVARLA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 13.12.2019 | n.32797
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