La segnalazione alla Banca d’Italia in ragione di rischi a scadenza ed a revoca “non richiede alcuna preventiva comunicazione dell’imminente segnalazione, posto che, a dispetto di quanto avviene per le segnalazioni a sofferenza (cfr. cap. II, Sez. II, par. 1.5 della circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991), alcuna valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria deve essere compiuta dall’istituto segnalante, il quale è tenuto alla segnalazione per il semplice fatto oggettivo di un’esposizione creditoria nei confronti del cliente (cfr. cfr. cap. II, Sez. I, par. 5 della circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991).
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Palmi, Pres. Viola, Rel. Coppola con l’ordinanza del 15 aprile 2021 in funzione collegiale.
Una Banca ha proposto reclamo contro un’ordinanza che aveva ritenuto nell’ipotesi di specie che la segnalazione non potesse avvenire in quanto il cliente godeva dei benefici di cui all’art. 56, comma 2, D,L. n. 18/2020, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, oltre ad essere illegittima perché avvenuta senza la preventiva valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore ed in assenza di preavviso.
Il Collegio ha rilevato che la segnalazione non era avvenuta a sofferenza ma in ragione di rischi a scadenza ed a revoca.
Tali segnalazioni non richiedono alcuna preventiva comunicazione al cliente a dispetto di quanto avviene per le segnalazioni a sofferenza, non essendovi alcuna valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria da parte dell’Istituto segnalante ma solo il fatto oggettivo di un’esposizione creditoria.
Alla luce di ciò è stato accolto il reclamo con condanna del cliente al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE NON È DI PER SÉ CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
BISOGNA ESAMINARE SE RISULTA LESO IL DIRITTO DI DIFESA DEL CLIENTE E SE QUESTI FOSSE IN GRADO DI CONTESTARE LE VALUTAZIONI DELLA BANCA, POSTE A FONDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì | 29.05.2020 |
PER IN “NON CONSUMATORI”, L’OBBLIGO È RIFERITO ALLA SOLA SEGNALAZIONE DI “SOFFERENZA”
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo | 23.01.2020 |
CORONAVIRUS: LE PRECISAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI
LA SOSPENSIONE DI MUTUI, FNANZIAMENTI, LEASING E DELLE ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ EVITA SOFFERENZE IN CENTRALE RISCHI
Circolare | Banca d’Italia | 23.03.2020 |
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