In presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l’attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (iscritta all’Albo ex art 106 TUB), preventivamente indicata nell’avviso di cessione pubblicato in GU.
La dinamica di tali attività prevede spesso la delega del delegato ad un terzo: il delegato (cd master servicer) delega un terzo (c.d. special servicer) del proprio incarico; in altre parole, da un rapporto di procura (cessionario-master servicer) si passa ad un rapporto di sub-procura (master servicer-special servicer).
L’art. 106 Tub impone, invece, l’iscrizione da parte degli intermediari finanziari preposti alla riscossione nello speciale albo tenuto da Banca d’Italia.
Tale disposizione ha la funzione preminente di tutelare i risparmiatori e il mercato, tramite un controllo rigoroso di quei soggetti che, in quanto autorizzati, svolgono professionalmente attività di prestito di denaro sì che il legislatore ha introdotto un rigido controllo di tutte le società finanziarie non bancarie per garantire c.d. vigilanza equivalente tra istituti finanziari bancari e non e soprattutto al mirato scopo di assoggettarne a verifica costante la sufficiente patrimonializzazione, funzionale alla tutela dei risparmiatori.
La particolare qualità di tali società -in quanto iscritte all’Albo ex art 106 TUB- è evidentemente ritenuta dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tanto da dover essere pubblicata in GU ed inserita nei prospetti informativi) a tutela dei superiori interessi in gioco e della “correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti, con il decreto del 12 febbraio 2024, con il quale è stata sospesa una procedura esecutiva avviata dalla società di cartolarizzazione, per il tramite del c.d. Sub Servicer, in attesa che vengano chiariti i rapporti di rappresentanza tra le società e relative autorizzazioni.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
In senso difforme:
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno