ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza n.9583/2013, la Corte di legittimità, sezione tributaria, ha stabilito che non sussiste alcuna violazione delle garanzie di difesa del contribuente, nel caso in cui la notifica di una cartella esattoriale venga effettuata all’erede del de cuius per il recupero dei debiti fiscali di quest’ultimo.
I Supremi Giudici ritengono che il provvedimento dell’Ente incaricato alla riscossione è pienamente legittimo, se la cartella presenta l’indicazione degli elementi sulla base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione a ruolo, le istruzioni per il pagamento e le avvertenze relative alle modalita’ ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento, secondo il modello stabilito sia dal D.Dirig. 28 giugno 1999 che dall’art.25 dPR n.602/73, sostituito dall’art.11 DLgs. n.46/1999.
Detto schema, infatti, premette una chiara conoscenza al contribuente della propria posizione debitoria e mette in condizione lo stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso che ci occupa, la Suprema Corte ha accertato la legittimità della cartella, poiché pienamente conforme al modello stabilito dalle norme sopra richiamate, ed ha dichiarato che nessuna delle garanzie di difesa del contribuente erano state violate.
Dunque, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale all’erede dell’originario contribuente, attesa la conformità della stessa al modello stabilito ex art.25 del Dpr 602/73.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 161/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate
– ricorrente –
Contro
TIZIA
– intimato
avverso la sentenza n. 185/4/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 2 novembre 2006;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la impugnata sentenza n.185/44/06, depositata il 2 novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a TIZIA, erede di CAIO, a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo nei confronti del de cuius.
Secondo la CTR, invero, trattandosi di erede, la cartella si sarebbe espressa “in forma criptica”, cosicché avrebbe dovuto invece procedersi alla notifica di “un nuovo atto di accertamento“, poiché, in mancanza, vi sarebbe stata una “assoluta violazione del diritto di difesa della contribuente”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimata contribuente non si costituiva.
Motivi della decisione
Col PRIMO motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art.360 cpc, comma 1, n.3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.25, come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, art.11, deducendo che, avendo l’Ufficio rispettato le anzidette disposizioni, disciplinanti forma e contenuto della cartella di pagamento, questa era da ritenersi sufficientemente motivata “con l’indicazione dell’iscrizione a ruolo e dell’importo dovuto“, cosicché la CTR non poteva statuire l’annullamento dell’atto per “lesione del diritto di difesa” e a niente rilevando che “originario titolare del rapporto” tributario fosse stato il de cuius.
Veniva quindi formulato il quesito, “se violi il diritto di difesa del contribuente la cartella esattoriale il cui modello rispetti i requisiti fissati dal D.P.R. n.602 del 1973, art.25, come modificato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art.11, e se, pertanto, sia legittima la cartella stessa qualora riporti, come nella fattispecie, il nominativo del contribuente quale erede, la dettagliata descrizione degli importi e del tipo d’imposte, la loro debenza a titolo definitivo a seguito di una decisione della CTC, senza riportarne gli estremi, il numero di ruolo e la data di esecutività, nonché il riferimento delle somme dovute alla domanda di condono del novembre 1977 presentata dal de cuius”.
Il motivo è fondato, giacché la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all’erede dell’originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità del D.P.R. n.602 del 1973, art.25, come sostituito dal D.Lgs. n.46, art.11, del 1999, poiché, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l’atto richiami l’iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l’accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. sez. Trib. n.27140 del 2011; Cass. sez. Trib.n.11466 del 2011).
2. Il SECONDO motivo di ricorso, pertanto, rimane assorbito.
3. Non essendovi altri fatti da accertare, la controversia, ai sensi dell’art.384 cpc, comma 2, deve esser decisa nel merito col rigetto del ricorso avverso l’impugnato impositivo.
4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei gradi di merito, mentre le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento
compensa integralmente le spese del merito, condanna la contribuente TIZIA a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
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