ISSN 2385-1376
Testo massima
Reciproche domande di risoluzione per inadempimento infondatezza – non esecuzione del contratto per lungo tempo – risoluzione per mutuo dissenso – sussiste.
Allorquando si è in presenza di reciproche domande di risoluzione ed allorquando le stesse siano tutte rigettate per l’infondatezza degli scambievoli addebiti, occorre dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453 comma 2 e 1458 c.c. da entrambi i contraenti, di domandare la risoluzione, ed occorre conseguentemente statuire una risoluzione del contratto per mutuo dissenso.
Cosi si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del dott. Gianluigi Morlini, che con sentenza n. 1670 del 31/10/2013, si è uniformato alla più recente pronuncia della Cassazione del 03-07-2013 n. 16637 la quale, in una fattispecie del tutto analoga, aveva precisato come nei contratti con prestazioni corrispettive, laddove “Il giudice accerti l’inesistenza dei singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453, secondo comma, cod.civ., di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 cod civ.”
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7907/2009 promossa da:
ALFA S.P.A..
ATTORE
contro
BETA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da verbale 17/12/2011; parte convenuta come da verbale 19/7/2012.
FATTO
La presente controversia trae origine da un contratto di agenzia stipulato tra la proponente ALFA e l’agente BETA, per la commercializzazione di capi d’abbigliamento.
In particolare, l’attrice ALFA per un verso deduce che BETA è receduta dal contratto senza il preavviso contrattuale di due mesi, e che ha garantito personalmente il pagamento della fornitura ad un cliente finale rimasto inadempiente; per altro verso, riconosce di essere debitrice di BETA delle provvigioni per la stagione Primavera/Estate 2009 ed Autunno/Inverno 2009.
Ciò posto, indica in 645,12 l’indennità a sé spettante per mancato preavviso, in 16.570,12 il debito non onorato del cliente finale e del quale chiede il pagamento all’agente, in 1.112,86 il credito dell’agente per la stagione P/E 2009 ed in 427,26 il credito dell’agente per la stagione A/I2009; ed operate pertanto le necessarie compensazioni, chiede la condanna di controparte al pagamento di 15.030, oltre rivalutazione monetaria.
Le medesime conclusioni vengono poi rassegnate in via subordinata sulla base non già del recesso, ma della risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex adverso.
Costituendosi in giudizio, resiste BETA, negando il proprio recesso o il proprio inadempimento, e specularmente deducendo un recesso o un inadempimento di controparte.
Per tale motivo e previo rigetto delle domande attoree, chiede in via riconvenzionale la condanna di parte convenuta al pagamento delle provvigioni ancora spettanti, dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità di fine rapporto, oltre che la rifusione delle spese legali sostenute in vece della mandante per recuperare i crediti da parte dei clienti.
La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’esame dei testi indotti dalle parti.
DIRITTO
a) Le domande attoree vanno tutte rigettate, mentre una sola delle domande riconvenzionali è fondata. Infatti:
1. Ai sensi dell’articolo 17 del contratto stipulato tra le parti, il recesso deve essere comunicato tramite raccomandata A/R.
Non esistendo agli atti raccomandate in cui viene esercitato il recesso, ma solo comunicazioni in cui ciascuna delle parti deduce inadempimenti di controparte e preannuncia l’intenzione di interrompere i rapporti di collaborazione, vanno rigettate le reciproche domande di accertare l’esistenza di un recesso di controparte.
2. Il rigetto delle domande di accertamento del recesso, all’evidenza travolge pure le contrapposte domande di corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.
3. Parimenti vanno rigettate le reciproche domande di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, essendo dette domande infondate.
Infatti, da un lato non sussiste il preteso inadempimento dedotto da ALFA con riferimento all’andamento deludente delle vendite, atteso che detto deludente andamento in nessun modo integra la grave inadempienza contrattuale dell’agente prevista dall’articolo 18 del contratto, il quale non contempla la fattispecie dell’entità degli ordini procacciati.
Dall’altro lato, ugualmente non sussiste il preteso inadempimento dedotto da BETA con riferimento al fatto che la collezione Primavera/Estate 2010 non è stata consegnata a luglio 2009, atteso che ALFA aveva preannunciato che il campionario sarebbe stato spedito nel mese di settembre 2009 (cfr. deposizione testi L., R. e B., a conferma del capitolo 13 di parte attrice), e che tale data è compatibile con la ricezione degli ordini dei clienti, posto che il periodo di vendita agli esercenti delle collezioni Primavera/Estate, arriva sino ad inizio ottobre dell’anno precedente (cfr. deposizione testi L., R. e B., a prova contraria sul capo 1 di parte convenuta).
4. Nonostante il rigetto delle domande di risoluzione per inadempimento, il contratto deve comunque in ogni caso essere dichiarato risolto.
Infatti, poiché si è in presenza di reciproche domande di risoluzione, e poiché si è accertata l’infondatezza degli scambievoli addebiti e non si può quindi pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, occorre dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453 comma 2 c.c. e 1458 da entrambi i contraenti, di domandare la risoluzione, ed occorre statuire conseguentemente una risoluzione del contratto per mutuo dissenso, tanto più che il contratto stesso risulta ineseguito dal 2009 (in questi esatti termini, circa la risoluzione per mutuo dissenso a seguito del rigetto delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento, cfr. la recentissima Cassazione 3 luglio 2013 n. 16637, nonché Cass. n. 20445/2011, Cass. n. 18859/2008, Cass. n. 25126/2006, Cass. n. 17503/2005, Cass. n. 10389/2005, Cass. n. 2304/2001, Cass. n. 15167/2000, Cass. n. 4089/2000, Cass. n. 6354/1996, Cass. n. 10217/1994, Cass. n. 5065/1993, Cass. n. 6390/1992, Cass. n. 3744/1982, Cass. n. 6134/1979).
5. Quanto alla domanda attorea di condannare la convenuta al pagamento del prezzo di una fornitura ad un cliente finale rimasto inadempiente, in ragione di una obbligazione contrattualmente assunta da BETA, è facile replicare che trattasi di pattuizione nulla ex art. 1746 comma 2 c.c.
Infatti, la norma in parola prevede, ex aliis, che la garanzia di pagamento prestata dall’agente sia valida solo se “l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto di percepire” e comunque solo nel caso “sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”.
Nel caso che qui occupa, l’obbligo di garanzia che ALFA assume abbia assunto l’agente, non risulta limitato all’ammontare della provvigione; ed in ogni caso e comunque, con argomento dirimente, parte attrice non ha provato, ed in realtà nemmeno dedotto offerto di provare o quantomeno dedotto, che per tale garanzia sia stato previsto un corrispettivo per l’agente.
Discende pertanto la nullità della clausola invocata dall’attore, ciò che comporta conseguentemente il rigetto della domanda di pagamento fondata su tale clausola.
6. Non è invece revocabile in dubbio, ed è peraltro riconosciuto da entrambe le parti, il diritto della convenuta ad ottenere il pagamento delle provvigioni per le vendite relative alla collezione P/E 2009 e A/I 2009.
Circa l’importo di tali provvigioni, la somma di 427,26 indicata dall’attore per la collezione A/I 2009 (cfr. punto 52 della citazione) non è contestata dalla convenuta.
Quanto invece all’importo per .la collezione P/E 2009, esso, in conformità a quanto indicato dall’attrice (cfr. in particolare pag. 15 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), deve essere conteggiato in 1.112,86, tenuto conto che a fronte di un fatturato di euro 34.132, la spettanza dell’agente, calcolata in conformità a quanto previsto dalla clausola 13 del contratto nella misura del 12%, ammonta ad 4.095,84; che da tale somma vanno detratti i versamenti a titolo di acconto per 1.482,43 ed 1.275,37 (cfr. all. 8 e 9 fascicolo attoreo, nonché deposizione testi Rubertelli e Bertolini); che dal residuo importo di 1.338,04, deve essere ulteriormente detratto l’ammontare delle provvigioni calcolate sulle somme non saldate dai clienti R. M. e V. B., pari rispettivamente ad 189,18 ad 36 (cfr. all. 12 e 13 fascicolo attoreo, nonché deposizione teste R. e B.); che pertanto, spetta all’agente per la collezione A/I 2009, una somma appunto di 1.112,86.
Conclusivamente sul punto, sommando le due poste di 427,26 ed 1.112,86, il compenso spettante alla convenuta è pari ad 1.540,12.
Discende che l’attore deve essere condannato pagare alla convenuta tale somma, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con il deposito della comparsa di risposta il 16 aprile 2010, al saldo.
7. Non può invece essere accolta l’ulteriore domanda della convenuta di condannare l’attrice a rimborsare le spese legali sostenute, in vece della casa mandante, per recuperare i crediti da parte dei clienti.
Sul punto, si osserva che l’obbligo contrattuale, ex articolo 11 del contratto di agenzia, di sollecitare i clienti morosi, non prevede la necessità di rivolgersi a un legale: pertanto, le spese sostenute e per le quali si chiede la ripetizione, si appalesano come ultronee e non necessarie, come tali comunque non ripetibili, rimanendo così irrilevante l’ulteriore questione della validità o meno di tale clausola.
8. Infine, va parimenti rigettata la richiesta di parte convenuta di condannare l’attrice al pagamento dell’indennità di fine rapporto ex articolo 12 AEC.
Si osserva infatti che parte convenuta non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, la sussistenza delle condizioni che legittimano la corresponsione di tale indennità; né soprattutto ha fornito documentazione idonea a calcolare detta indennità.
b) Sulla base di tutto quanto sopra, va dichiarata la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di agenzia stipulato inter partes; e va condannata l’attrice a pagare alla convenuta, a titolo di provvigioni, 1.540,12 oltre interessi legali dal 16/4/2010 al saldo.
Vanno invece rigettate tutte le altre domande delle parti.
c) L’accoglimento di una sola delle molteplici domande di parte convenuta, perdippiù per un importo inferiore a quello azionato, integra una parziale soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione di metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 134/2013 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un’unica domanda, sia nel caso di accoglimento dell’unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato).
La rimanente metà è posta a carico della comunque maggior soccombente parte attrice, che ha visto rigettate tutte le sue domande e che stata condannata a pagare al convenuto una somma di denaro, liquidata come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), tenendo a mente il valore massimo, stante la complessità della controversia, per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione di riferimento del decisum, non già del disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 31/10/2013, anticipata da questo Giudice rispetto ad una successiva udienza fissata dal precedente istruttore a febbraio 2014, ed a tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– dichiara la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di agenzia stipulato tra ALFA e BETA;
– condanna ALFA a pagare a BETA 1.540,12, oltre interessi legali dal 16/4/2010 al saldo;
– condanna ALFA a rifondere a BETA la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in 1.900 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
– compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di lite.
Reggio Emilia, 31/10/2013
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 628/2013