ISSN 2385-1376
Le prestazioni contrattuali eseguite in forza di un contratto risolto retroattivamente ai sensi dell’art.1458 c.c sono da considerarsi sine causa, con il conseguente obbligo a carico di ambo le parti di restituire, a domanda, quanto sia stato già attribuito. Nel caso in cui debba restituirsi una somma di denaro, e la parte che vi sia tenuta sia quella risultata inadempiente, competono alla controparte non inadempiente anche gli interessi legali a decorrere dal momento del pagamento.
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Numero Protocolo Interno : 6/2019