Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Antonio Trezza del Foro di Salerno
Nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui agli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa, la previsione per la quale il Giudice può omologare il piano, anche contro il dissenso del creditore-opponente, che ne contesti la convenienza, se ritiene che il credito di quest’ultimo possa essere realizzato dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, va applicata in concreto, non in astratto, considerando il vantaggio che il creditore possa ricevere dalla liquidazione, anche in termini di soddisfazione in un tempo minore rispetto alla durata del piano.
Nel caso in cui il piano preveda una tempistica di esecuzione superiore alla liquidazione individuale o concorsuale, la parte proponente, per correttamente e compiutamente rappresentare i profili di convenienza della propria proposta, deve proporre un raffronto tra il valore delle somme attualizzate, e non limitarsi ad effettuare un mero confronto in termini assoluti, tra l’attivo realizzabile in sede liquidatoria, in un arco temporale di pochi anni, e quello, in ipotesi maggiore, conseguibile nella ristrutturazione proposta, ma in un arco temporale superiore.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luciano Ferrara, con decreto motivato del 14 maggio 2024, respingendo il ricorso per l’omologazione di un Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, che prevedeva la soddisfazione dei creditori concorsuali, in un arco temporale di 15 anni, mediante apporti mensili di quote di reddito, evitando la liquidazione delle proprietà immobiliari, sul presupposto di assicurare ai creditori la medesima soddisfazione astrattamente ricavabile dalla vendita dei cespiti.
Il Giudice Delegato ha affrontato uno dei temi più delicati dell’attuale disciplina della “crisi da sovraindebitamento”, ovverosia quello della c.d. ristrutturazione forzosa, tale per cui, entro certi limiti, al Tribunale è consentito di omologare i piani proposti dal consumatore, anche “contro” il parere dei creditori concorsuali (rectius, a dispetto dell’opposizione promossa da uno o più creditori che lamentino la non-convenienza del piano).
La principale traccia normativa di tale peculiare favor debitoris accordato dal legislatore ai consumatori si ritrova nell’art. 70, co. 9 CCI, che, nel disciplinare l’omologazione del piano, prevede:
«Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria».
La natura “forzosa” della ristrutturazione, in questo caso, impone di operare il giusto contemperamento tra gli interessi del debitore e le pretese (di pari rango “costituzionale”) dei creditori, dal momento che la compressione dei diritti di questi ultimi può avvenire soltanto a fronte di una rigorosa interpretazione dei presupposti di legge.
È proprio applicando questo rigore interpretativo che il Tribunale di Napoli Nord ha posto il focus sull’onere del debitore-proponente di documentare concretamente ed approfonditamente il requisito della soddisfazione del creditore «in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria».
In tale ottica, tra le variabili dell’equazione non va trascurata la tempistica di esecuzione del piano, di guisa che, allorquando il proponente preveda la realizzazione di diritti del creditore in un arco temporale superiore a quello della esecuzione individuale o concorsuale sui cespiti di proprietà del debitore, l’alternativa liquidatoria non può stimarsi paritetica, con il mero raffronto tra il potenziale valore di liquidazione e l’importo complessivo del credito “ristrutturato”, la cui soddisfazione viene ad essere dilazionata.
In altri termini: se la liquidazione consente al creditore opponente di ottenere una soddisfazione in un tempo considerevolmente minore rispetto a quello di esecuzione del piano, anche al fattore-tempo andrà assegnato un “valore”, considerando quello “attualizzato”, anche in relazione alla fisiologica svalutazione del costo del denaro ed alle esigenze di bilancio del creditore istituzionale.
«Il tempo è denaro», si direbbe volgarmente…
Di certo, nell’attività di recupero del credito, si tratta di uno dei principali elementi di ponderazione, dai quali gli operatori del settore non possono prescindere, a meno di non voler trascurare uno dei fattori dell’equazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi:
Decreto | Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dott.ssa Francesca Sirianni | 13.09.2023
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: non “blocca” l’esecuzione individuale del creditore fondiario
Il privilegio processuale ex art. 41 TUB si esercita anche nell’ambito della liquidazione del consumatore
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
Quando tale inadempimento è indirizzato esclusivamente verso un unico creditore
Ordinanza | Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi | 01.08.2023 |
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