Testo massima
Importante mutamento di indirizzo giurisprudenziale degli Ermellini in tema di risarcibilità del danno alla persona.
Con la interessante e articolata sentenza n. 22585, depositata in data 3 ottobre 2013, che merita di essere integralmente letta, la Suprema Corte, rivedendo lo storico orientamento delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, ha affermato che nelle voci che compongono la sfera del danno risarcibile, il giudice deve tener conto “tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”.
Al contrario, le Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008, avevano affermato l’unicità del danno non patrimoniale e avevano escluso che il danno morale e quello esistenziale avessero una propria autonomia.
Particolarmente efficace è il richiamo che la sentenza in esame fa all’art.612 bis del codice penale, nel quale “sembrano efficacemente scolpiti i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana. Nel successivo passaggio della sentenza, di grande impatto emotivo, osserva il Supremo Collegio: “Danni diversi e, per ciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso,al di là di sommarie ed impredicabili generalizzazioni E’ lecito ipotizzare che la categoria del danno esistenziale risulti “indefinita e atipica”. Ma ciò è la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, indefinita e atipica”.
Con la sentenza in esame, quindi, le tre categorie di danno, ossia quello biologico, quello morale subiettivo e quello c.d. esistenziale, ritrovano la loro autonomia e diventano alternativamente risarcibili.
Testo del provvedimento
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