ISSN 2385-1376
Testo massima
MASSIME
Nell’azione per la ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca, l’onere probatorio è a carico dell’attore, in quanto la banca, in questo tipo di causa, non è attore né sotto l’aspetto processuale né sotto l’aspetto sostanziale, con la conseguenza che è parte attrice (il cliente) a dover dimostrare l’esatto andamento del conto corrente, quando, come nel caso in esame, agisce per la restituzione delle somme che sono state indebitamente percepite dall’istituto.
Nell’azione per la ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca, il cliente attore, che non abbia prodotto gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non potrà avvalersi nello sviluppo dei calcoli, come saldo iniziale, quello pari a zero (c.d. saldo zero); né potrà invocarsi il principio della VICINANZA DELLA PROVA, perché tale principio, elaborato in giurisprudenza per dare concreta attuazione all’art.24 cost., soccorre solo una difficoltà oggettiva nel dare la prova di un fatto e non una difficoltà che dipende da una condotta negligente della parte.
Il principio costantemente seguito dalla giurisprudenza secondo cui “L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti.”, non prevede, poi, alcun parametro di specificità nella deduzione dell’eccezione, la cui genericità o meno è da giudicare caso per caso.
E’ assolutamente inaccettabile che sia permesso all’attore di non indicare nell’atto di citazione i singoli indebiti e imporre in tal modo – al convenuto, che eccepisce la prescrizione, di elencare quali siano le singole rimesse solutorie.
Nella tipologia di cause che hanno a oggetto rapporti di durata come il conto corrente bancario, imporre all’attore di indicare i singoli indebiti e al convenuto eccepente la prescrizione di indicare le singole rimesse solutorie non ha alcuna correlazione col diritto di difesa, che è soddisfatto per il solo fatto di allegare il rapporto contrattuale dal quale le reciproche obbligazioni hanno avuto origine e che potrà, poi, per ciò solo, essere concretamente esercitato mediante la produzione di documenti e la verifica del CTU.
IL CASO
E’ quanto disposto dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nella persona del dott. Carlo Broggia, con sentenza n.91 del 30/05/2013, in una controversia avente ad oggetto azione per la ripetizione dell’indebito proposto dal correntista nei confronti di una banca.
Il giudice ha, in primis, risolto la questione del saldo zero, ritenendo che, in un tale tipo di causa, in cui è il correntista ad agire per ottenere indietro somme che sono state indebitamente fatte proprie dall’istituto e non la Banca ad agire per il recupero di un credito, l’onere probatorio è a carico dell’attrice non essendo la banca, in questo tipo di causa, attore non solo sotto l’aspetto processuale, ma neppure sotto l’aspetto sostanziale, con la conseguenza che è parte attrice (il cliente) a dover dimostrare l’esatto andamento del conto corrente.
Nel caso di specie, non avendo l’attore prodotto gli estratti dall’inizio del rapporto, il Tribunale ha ritenuto non assolto l’onere della prova ed errata da parte del CTU l’applicazione del metodo del c.d. saldo zero, in quanto tale metodo costituisce una manifesta violazione del principio che regola l’onere della prova, perché premia chi l’onere non l’ha adempiuto, pur avendone l’obbligo e sanziona chi l’onere non era tenuto a rispettare.
Il giudice ha, inoltre, affermato, non potersi invocare il principio della VICINANZA DELLA PROVA, perché tale principio, elaborato in giurisprudenza per dare concreta attuazione all’art.24 cost., soccorre solo una difficoltà oggettiva nel dare la prova di un fatto, non una difficoltà che dipende da una condotta negligente della parte.
In altri termini:
a) nel GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO è la banca che agisce in danno del cliente debitore per la determinazione del suo diritto per cui è indubitabile che la banca deve fornire la prova, producendo gli estratti del conto corrente dell’inizio del rapporto oppure dal primo saldo positivo; in mancanza di detta prova, vi sarà l’azzeramento del primo saldo passivo del rapporto;
b) nel GIUDIZIO PER LA RESTITUZIONE DELL’INDEBITO è il cliente che agisce in danno della banca per la restituzione di un indebito oggettivo, a suo dire, costituto da una serie di somme che ha corrisposto alla banca in costanza di rapporto per cui è a carico del correntista la prova dell’andamento del conto producendo i relativi estratti, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, non potrà utilizzarsi il medito del saldo zero.
Il Tribunale, poi, ha esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Banca.
La difesa attorea ha sostenuto che l’eccezione si ha per non proposta perché non sufficientemente determinata.
Il Tribunale ha, innanzitutto, richiamato i principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sez. a sezione unite, n.2448 del 02.12.2010, secondo cui “L’azione di ripetizione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.”
Il Giudice di merito ha pertanto ribadito la seguente distinzione secondo la quale l’azione di ripetizione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, da applicarsi in modo differente a seconda della diversa natura dei versamenti, i quali devono essere distinti in SOLUTORI e RIPRISTINATORI.
In particolare il diverso criterio di decorrenza può cosi essere formulato :
a). versamenti con funzione RIPRISTINATORIA della provvista, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto chiusura del conto;
b) versamenti con funzione SOLUTORI, la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati.
Il Tribunale, poi, ha disatteso, anche sotto tale aspetto, la posizione difensiva attorea, ritenendo che il principio secondo cui “L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile , ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti“, non prevede alcun parametro di specificità nella deduzione di dell’eccezione, la cui genericità o meno è da giudicare caso per caso.
Sul punto, il giudice afferma essere assolutamente inaccettabile che sia permesso a chi agisce di omettere nell’atto di citazione quali siano i singoli indebiti e imporre al convenuto che eccepisca la prescrizione di dire quali siano le singole rimesse solutorie.
Nella tipologia di cause che hanno a oggetto rapporti di durata come il conto corrente bancario, imporre a chi agisca di indicare i singoli indebiti e a chi eccepisca la prescrizione di indicare le singole rimesse solutorie non ha alcuna correlazione col diritto di difesa, che è soddisfatto per il solo fatto di allegare il rapporto contrattuale dal quale le reciproche obbligazioni hanno avuto origine e che potrà, poi, per ciò solo, essere concretamente esercitato mediante la produzione di documenti e la verifica del CTU.
Muovendo da tali principi, il Tribunale, ritenuto di non dover rinnovare la CTU, il cui errore nel metodo è stato originato da un difetto probatorio di documenti indispensabili la cui acquisizione ha ritenuto non ammissibile ex art.198 cpc, ha rigettato integralmente la domanda con soccombenza delle spese.
IL COMMENTO
La decisione in esame ha finalmente esposto con chiarezza i diversi criteri da utilizzare a seconda del tipo di giudizio, esprimendo i seguenti principi:
GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO IN FAVORE DELLA BANCA
in caso di mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto o da primo saldo attivo a favore del cliente, si dovrà applicare il metodo del saldo zero con abbuono del saldo negativo.
GIUDIZIO PER LA RESTITUZIONE DELL’INDEBITO IN FAVORE DEL CORRENTISTA
in caso di mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto, si dovrà utilizzare il saldo emergente dal primo estratto conto prodotto.
Finalmente una sentenza che ha ben precisato i rispettivi oneri probatori tra le parti processuali nell’ambito del contenzioso bancario, in applicazione dell’art.art.2697 cc, senza ingiusti premi a carico della parte inadempiente.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 337/2013