Costituisce sollecitazione abusiva all’investimento finanziario l’offerta al pubblico della “moneta della Repubblica della terra” denominata “MONETA DELLA TERRA”, in quanto non qualificabile come moneta o mezzo di pagamento universalmente accettato ex art.1, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ma esclusivamente come prodotto finanziario, acquistabile solo a titolo oneroso, convertibile in azioni o quote di capitale della società promotrice.
IL CASO
Il Ministero dell’economia e delle finanze, ha irrogato ai componenti del consiglio di amministrazione della VIOLA SPA, la sanzione di importo pari a Euro 206.582,00 ciascuno, ed ha ingiunto il pagamento, quali responsabili in solido, per violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, art.94, comma 1, (d’ora in poi anche TUF), per avere effettuato UN’OPERAZIONE DI ABUSIVA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO, tramite una serie di siti Internet, avente ad oggetto l’offerta al pubblico della “MONETA DELLA TERRA”, nonché per violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, art.99, comma 1, lett. b, per inottemperanza al provvedimento di sospensione cautelare della predetta sollecitazione all’investimento assunto dalla CONSOB.
Avverso tale sanzione i contravventori hanno proposto opposizione, ex art.195 del TUF, respinta dalla Corte d’appello di Bologna con la seguente motivazione:
– la ” MONETA DELLA TERRA” non può essere qualificata moneta o mezzo di pagamento, per cui alla stessa non è applicabile l’art.1, comma 4, del TUF;
– la “MONETA DELLA TERRA” rappresenta una forma di investimento di natura finanziaria;
– la contestazione è stata correttamente rivolta alla società VIOLA SPA e ai suoi amministratori nella loro qualità di “proponenti” la sollecitazione all’investimento;
– le violazioni contestate si presentano come estremamente gravi, e comunque tali da giustificare le sanzioni irrogate.
Avverso tale provvedimento i contravventori hanno proposto ricorso
LA DECISIONE
La Corte ha respinto il ricorso, evidenziando che costituisce sollecitazione abusiva all’investimento finanziario l’offerta al pubblico denominata “ MONETA DELLA TERRA ”, in quanto non qualificabile come moneta o mezzo di pagamento universalmente accettato ex art. 1, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ma esclusivamente come prodotto finanziario, acquistabile solo a titolo oneroso, convertibile in azioni o quote di capitale della società promotrice.
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