ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo della scientia decoctionis è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non dalla semplice conoscibilità, e l’onere di dimostrare la sussistenza di tale elemento incombe sulla Curatela attrice.
In particolare, nell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare avverso le rimesse in conto corrente, il curatore ha l’onere di dare la prova effettiva, e non meramente potenziale, che la banca conosceva lo stato di insolvenza del correntista.
Questi i principi affermati con sentenza n. 1423, depositata il 15.07.2015, dal Tribunale di Trani, dott.ssa Mariastella Sardone.
Nel caso de quo, l’adita Autorità Giudiziaria ha rigettato l’azione revocatoria fallimentare avviata dalla Curatela in danno della Banca, poiché fondata su elementi presuntivi ritenuti insufficienti, essendo onere del curatore dimostrare la conoscenza effettiva, da parte dell’Istituto di credito, dello stato di insolvenza dell’imprenditore. Conoscenza che non può essere genericamente affidata all’andamento irregolare del conto, sempre teso al rientro e con saldo negativo, né all’esistenza di operazioni effettuate dalla correntista al precipuo scopo di evitare la scopertura del conto medesimo, né alle segnalazioni di rischio esistenti presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia al tempo delle rimesse, né dai numerosi protesti e decreti ingiuntivi in epoca sospetta.
Il Tribunale ha altresì rigettato la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla Curatela, in quanto esplorativa e stridente con il principio dell’onus probandi fondato sull’art. 2697 c.c., rimarcando che non è possibile affermare che la banca, solo in quanto tale, abbia la possibilità di conoscere le difficoltà economiche e finanziarie dei propri clienti, posto che, così ragionando, si rischierebbe di escludere (illegittimamente), ogni necessità di allegazione, da parte del curatore, degli elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell’imprenditore o addirittura di dar luogo ad una e propria inversione dell’onere della prova.
Se, in effetti, può ragionevolmente ammettersi che la banca abbia la possibilità tecnica ed organizzativa di conoscere la reale situazione patrimoniale dei propri clienti, prima e meglio degli altri creditori, ciò evidentemente non basta per ritenere dimostrata la sua effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del correntista poi fallito, essendo pur sempre necessario che il Curatore deduca e dimostri in giudizio quelle circostanze di fatto da cui la banca, prima e meglio di altri operatori economici, avrebbe potuto trarre la consapevolezza delle difficoltà finanziarie del debitore al momento dell’adempimento.
Non è possibile, in definitiva, desumere la conoscenza dello stato di insolvenza dalla mera affermazione di un andamento anomalo del conto, in quanto la mancata allegazione dei bilanci e l’omessa descrizione di tutte le operazioni compiute nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non consentono di ricostruire chiaramente, in base ad un processo logico-deduttivo, la scientia decoctionis in capo alla banca.
I dati concernenti il concreto andamento del conto, si presentano insufficienti a sostenere la tesi della curatela attrice che, viceversa, dagli stessi, vorrebbe trarre argomenti certi a sostegno della dimostrazione della scientia decoctionis, che neanche può ritenersi provata dall’elevazione di due protesti (l’uno a distanza di un giorno dall’altro), a carico della fallita.
Pertanto, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell’atto, la concreta situazione psicologica della parte al momento dell’atto impugnato, e non pure la conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, non può dirsi che tale conoscenza effettiva connotasse la situazione psicologica della convenuta al momento delle singole rimesse, non potendosi desumere dai dati forniti dalla Curatela elementi indiziari gravi precisi e concordanti da cui possa legittimamente ricavarsi la prova della scientia decoctionis.
Quanto sinora osservato, fa sì che non possa ritenersi dimostrata la scientia decoctionis in capo alla convenuta, con doveroso rigetto della domanda, con condanna dell’istante alla rifusione delle spese di lite.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SCIENTIA DECOCTIONIS: OCCORRONO DATI CONTABILI NEGATIVI DI IMMEDIATA EVIDENZA
NON RILEVA EX SE LA CIRCOSTANZA CHE LA BANCA SIA UN OPERATORE QUALIFICATO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Lopiano Rel. Tabarro | 25-05-2015 | n.2360
REVOCATORIA FALLIMENTARE: L’ADESIONE DELLA BANCA AD UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA ESCLUDE LA SCIENTIA DECOCTIONIS
NON SCATTA LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA SE IL CONVENUTO IN REVOCATORIA OPERA UNA DIVERSA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DEI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI ELEMENTI INDIZIARI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano | 07-04-2015 | n.6905
REVOCATORIA FALLIMENTARE: AI FINI DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS NON RILEVA LA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA DEL CONTO
È ONERE DEL CURATORE DIMOSTRARE LA EFFETTIVA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DELL’IMPRENDITORE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessia Notaro | 09-01-2015 | n.285
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 390/2015