Ai fini della prova della scientia decotionis, l’attore deve dimostrare, a norma dell’art. 67, 2° comma lf, che all’epoca del compimento dell’atto revocando erano già conoscibili dal convenuto in revocatoria, usando l’ordinaria diligenza, quei fatti che solitamente sono sintomatici dell’insolvenza.
La nozione di insolvenza corrisponde a quella accolta dall’art. 5 lf come presupposto per la dichiarazione di fallimento e, quindi, come condizione di impotenza economica nella quale l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della sua attività.
Ai fini della prova della scientia decotionis, la segnalazione della Centrale Rischi di per sé non implica accertamento dello stato di insolvenza del correntista, visto che attiene a temporanea crisi di liquidità del cliente.
Le risultanze della Centrale Rischi non possono assumere rilievo ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Banca che non ha provveduto ad effettuare il rilievo, potendo il forte livello di indebitamento presupporre il perdurante mantenimento di un elevato livello di credito e, quindi, la solvibilità.
Ai fini della prova della scientia decotionis, i dati di bilancio possono assumere rilevanza quando essi denotino di per sé, specie agli occhi di un operatore qualificato come un istituto di credito, una situazione di grave crisi gestionale, con ingenti perdite di esercizio ed indici negativi quali il patrimonio netto, indice di liquidità, capitale circolante e conto economico.
Ai fini della prova della scientia decotionis, l’andamento del conto corrente, costantemente teso al rientro, integra elemento rappresentativo della scientia decotionis, visto che attesta la costante incapacità del correntista a estinguere il proprio debito nei confronti della banca.
In particolare, la prolungata presenza di saldo passivo o sconfinamento oltre fido di per sé integra dato neutro ai fini dell’elemento soggettivo, visto che l’andamento anomalo del conto corrente, per costituire di per sé prova presuntiva della scientia decotionis della banca, deve rappresentare che, a partire da una certa data sino alla quale è stato normalmente operativo, figurino solo versamenti a seguito del ritiro di effetti di pari importo e non siano più effettuati prelievi da parte del correntista.
Non può, però, ritenersi sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca qualora, in assenza di altri elementi, risulti che questa non abbia mai chiesto il rientro al debitore ed abbia mantenuto a suo favore gli affidamenti anche dopo l’effettuazione di rimesse in conto corrente volte a ripristinare la provvista.
Ai fini della prova della scientia decotionis, la pubblicazione dei protesti assume valenza probatoria, ai sensi dell’art. 2729 cc, se alla stregua del prudente apprezzamento del giudice, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si connota del requisito di presunzione grave, precisa e concordante sia in ordine alla conoscenza degli stessi protesti da parte dell’accipiens che in ordine alla loro sintomaticità dello stato di insolvenza del solvens.
In particolare, allorquando i protesti siano connotati dalla causale (tipica per le cambiali tratte) “il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni”, piuttosto che dalla causale del mancato pagamento per assenza di fondi sul conto corrente, l’attore deve allegare e documentare la circostanza in base alla quale da tale fatto possa ritenersi in modo univoco l’incapacità patrimoniale della società.
IL CASO
Il fallimento attore ha convenuto in giudizio l’Istituto di Credito, chiedendo la revoca, ai sensi dell’art.67 co. 2° lf, di rimesse per complessivi euro 139.767.46, eseguite nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del 23/10/02.
A supporto della conoscenza dello stato di insolvenza, la curatela ha dedotto i seguenti elementi:
1.i protesti, che risulterebbero pubblicati a carico della fallita sin dall’08/10/01;
2.le segnalazioni alla Centrale Rischi già a far data dal 31/05/02 proprio ad opera della banca convenuta;
3.l’andamento negativo del conto corrente che presenterebbe continui indebitamenti;
4.il bilancio dell’anno 2000 depositato dalla fallita, che presenterebbe delle perdite, per cui la Banca, operatore qualificato, avrebbe dovuto rilevare detta situazione di insolvenza.
La domanda è stata accolta per il minor importo di euro 6.073,53, oltre interessi.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della scientia decotionis in capo alla Banca solo a far data del 19/02/02, (data in cui il Tribunale ha rilevato che il conto corrente fosse caratterizzato da movimentazione solo in entrata e tesa, dunque al rientro), ritenendo irrilevanti gli altri elementi ai fini della prova della scientia decotionis, per cui il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia delle sole rimesse in conto corrente effettuate successivamente al 19/02/02 come quantificate dal CTU per euro 6.073,53.
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