
In tema di prova civile, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte. Cosicché la mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Bertuzzi – Rel. Trapuzzano, con l’ordinanza n. 3602 del 8 febbraio 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È POSSIBILE LA CONSEGNA AL CTU DELL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO IN VERIFICA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi | 27.03.2024 | n.8304
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
IN MANCANZA, NON È POSSIBILE L’UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Maria Giovanna De Marco | 12.04.2023 | n.653
TALE ONERE NON È ASSOLTO MEDIANTE LA LORO ALLEGAZIONE AD UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 23.06.2023 | n.825
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