Gli artt. 214 e 215 c.p.c. si applicano tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese nella sentenza n. 124 del 02.03.2021.
Nel caso di specie, invero, una società debitrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatole tardivamente.
La questione atteneva, nello specifico, alla efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla creditrice, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla debitrice opponente.
Al riguardo, si ribadisce che in relazione all’art. 2719 c.c., applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c.
Orbene, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la contestazione di conformità all’originale di copie fotografiche di una scrittura, come pure il disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, va effettuata nella prima risposta alla sua produzione, da individuare nell’atto di opposizione con cui il debitore articola le proprie difese
Il disconoscimento in questione non può essere validamente produttivo degli effetti previsti dagli artt. 214 e seguenti c.p.c., in quanto generico e incompleto, in quanto è necessaria un’impugnazione chiara e univoca anche in ordine all’oggetto della sottoscrizione di cui si nega l’autenticità, specificazione che è indispensabile nell’ipotesi in cui, essendo stata prodotta una pluralità di atti sottoscritti, soltanto alcuni di questi siano disconosciuti.
Pertanto, il Tribunale riteneva la doglianza infondata.
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