Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute costituiscono titolo esecutivo. Vige, tuttavia l’obbligo a carico del notaio di conservazione delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.
In tali casi, quindi chi deve iniziare l’esecuzione forzata dovrà richiedere al notaio il rilascio di una copia autentica della scrittura privata munita della formula esecutiva, da notificarsi al debitore unitamente al precetto.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.474 CODICE PROCEDURA CIVILE (TITOLO ESECUTIVO)
“L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.”
Il caso
Il sig. BIANCO CELESTE, sulla base di alcune scritture private con sottoscrizioni autenticate, agiva, in via esecutiva, nei confronti della SOCIETÀ SPA.
La SOCIETÀ SPA, con atto di citazione, conveniva in giudizio il sig. BIANCO CELESTE al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza, nullità o inefficacia della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate azionata nei suoi confronti.
In particolare, a sostegno dell’opposizione, la SOCIETÀ SPA deduceva la carenza dell’apposizione della formula esecutiva sulla scrittura privata, di formazione anteriore al 01.03.2006, la quale era invece necessaria per poter iniziare una procedura esecutiva.
Concludeva, inoltre, per il risarcimento del danno ex art.96 cpc.
Si costituiva il sig. BIANCO CELESTE affermando che la nuova disciplina del codice di rito doveva ritenersi applicabile alle scritture private stipulate in qualunque data.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato l’inefficacia del precetto azionato ed ha rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese del giudizio.
In particolare il Giudice, attraverso un breve excursus dell’art.474 cpc, ha concluso statuendo che la scrittura privata priva di formula esecutiva non è idonea a costituire titolo ex art.474 cpc.
Prima delle riforma del codice di procedura civile (introdotta con la Legge n.80/2005), la giurisprudenza consolidata affermava che le scritture private autenticate dal notaio non potevano essere fatte rientrare nel concetto di atto ricevuto da notaio, intendendosi per tale espressione solamente l’atto pubblico vero e proprio, di guisa che tali atti non erano considerati titoli esecutivi ex art.474 cpc.
La disposizione in esame ha poi subito delle modifiche attraverso la L. n.80/2005.
Attualmente l’art.474 cpc espressamente prevede:
“L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.”
La modifica, singolarmente considerata, ha introdotto la possibilità di agire esecutivamente per il recupero di un credito per mezzo di una semplice scrittura privata autenticata.
Tuttavia tale disposizione deve essere letta in stretta correlazione con l’art.12, comma 1, lett. e) della L. 28 novembre 2005, n. 46, che ha modificato il comma 3 dell’art.72 della L. n. 89 del 2013, prevedendo un obbligo di conservazione a carico del notaio delle scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.
In tali casi, quindi l’unico originale viene trattenuto dal notaio con la conseguenza che chi deve iniziare l’esecuzione forzata dovrà richiedere al notaio il rilascio di una copia autentica munita della formula esecutiva.
Considerata, la data di formazione della scrittura privata in contestazione e quanto appena evidenziato, il giudice ha concluso per l’inefficacia del precetto azionato essendo la scrittura privata oggetto della procedura esecutiva, priva della formula esecutiva.
Non sussistono i presupposti di cui all’art.96 cpc.
IL COMMENTO
La modifica dell’art.474 cpc, avvenuta con Legge n.80/2005, ha introdotto la possibilità di agire esecutivamente per il recupero di un credito per mezzo di una semplice scrittura privata autenticata.
La nuova disciplina ha previsto che, ogni volta che si procede all’esecuzione, in virtù di una scrittura privata autenticata, da un lato è necessario provvedere alla notificazione del titolo esecutivo, dall’altro vi è l’obbligo della trascrizione integrale del titolo all’interno del precetto.
Al fine di iniziare l’esecuzione forzata in base alla detta scrittura privata autenticata dovrà essere apposta la formula esecutiva.
La sentenza in rassegna, non ha però chiarito, in modo inequivoco, se alle scritture contabili di formazione anteriore al 01/03/2006 debba applicarsi la nuova disciplina, atteso che nella motivazione ha posto in correlazione due circostanze:
1.la data di formazione del titolo;
2.la mancanza della formula esecutiva.
Non è stato precisato se la data di formazione del titolo sia, da solo, elemento sufficiente per considerare l’inapplicabilità della nuova disciplina alle scritture private sorte anteriormente.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno