ISSN 2385-1376
Testo massima
La funzione della nota di trascrizione è quella di rendere pubblici determinati eventi giuridici in modo da consentire agli interessati, in base alle opportune ricerche ed alla lettura dei registri immobiliari, di conoscere l’appartenenza dei beni immobili e dei pesi e vincoli di natura reale sugli stessi.
Si parla del principio della autosufficenza della nota, secondo il quale il terzo che è rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto della trascrizione.
Tuttavia, è da tener ben presente la portata di questo principio così come chiarito da ultimo dal Giudice dr. Alessandro Auletta del Tribunale di Napoli Nord: non può, infatti, richiamarsi l’autosufficienza della nota in caso di difformità tra il titolo e la nota.
In altri termini, il contrasto non va risolto a favore della nota, che non costituisce un atto negoziale e non ha efficacia costitutiva ma soltanto dichiarativa con tutte le inevitabili conseguenze in termini di corretta circolazione giuridica dei beni e di affidamento dei terzi in buona fede.
A questo punto, quali sono le garanzie per chi ispeziona i pubblici registri?
Vale il principio dell’autoresponsabilità per cui essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa (Cassazione, sentenza 8964/2000) con la conseguenza di ogni discrasia risponderà chi compila la nota.
FOCUS:
La nota di trascrizione ha la funzione di rendere pubblici determinati eventi ma il contenuto deve essere conforme al titolo cui è sottesa.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 274/2016
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