ISSN 2385-1376
Testo massima
Il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata espletata, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura ad litem, ma può essere anche colui che ha affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se richiesto e svolto nell’interesse di un terzo. Ciò nonostante, in presenza di una procura congiunta a due professionisti, dev’essere provato questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalla disciplina del mandato, attraverso la dimostrazione, anche per via indiziaria, che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.
La Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con la sentenza n.26060 del 20/11/2013, ribadendo l’innanzi riportato principio più volte espresso in tema di distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio e relativo onere probatorio, ha cassato la sentenza del Tribunale di Novara per difetto di motivazione.
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Verbania con il quale veniva ingiunto ad un avvocato il pagamento, in favore di altro legale, dell’importo chiesto a titolo di compenso per l’attività asseritamente svolta su incarico e per conto dello stesso.
L’ingiunto aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo di avere sempre agito in nome e per conto di una società comune cliente e di non avere concluso alcun contratto di mandato con l’avvocato opposto non essendosi obbligato, nei suoi confronti, ad alcun pagamento.
A supporto dell’opposizione, l’avvocato ingiunto aveva prodotto la corrispondenza intervenuta tra i detti legali di trasmissione dell’atto di citazione da sottoscrivere e notificare, dell’assegno circolare quale fondo spese, e dalla quale risultava, altresì, indicato il nominativo della cliente per la registrazione al repertorio e per la relativa fattura.
Tale documentazione è stata valutata dal Tribunale come rilevante al fine di individuare il soggetto che aveva conferito il mandato, ritenendo che superasse anche la procura alle liti depositata agli atti e pacificamente conferita dalla società cliente.
Il Giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto l’elemento costituito dal conferimento di procura congiunta superato dal detto documento affermando che dallo stesso risulterebbe un diretto conferimento dell’incarico all’avvocato che aveva svolto l’attività giudiziale da parte dell’avvocato ingiunto che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere.
Il Giudice di appello ha assunto, quindi, la detta decisione motivando che l’avvocato “mandante” avrebbe dovuto provare di aver agito non solo per conto, ma anche in nome del proprio cliente.
La Corte di legittimità ha annullato la sentenza del Tribunale di Novara ritenendo la motivazione apodittica per aver, da un lato, affermato la sussistenza di un diretto conferimento di incarico da un avvocato all’altro sull’erronea sopravvalutazione delle risultanze documentali e, dall’altro, richiesto al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l’altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, aveva speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti.
In particolare, in presenza di una procura congiunta a due avvocati e per effetto della suddetta presunzione, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario mandato, a dovere essere provato, eventualmente anche per via indiziaria – ma non semplicemente affermandosi- che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.
Richiamando l’orientamento già espresso con una precedente pronuncia resa in un caso analogo con la sentenza n.4959/2012, la Suprema Corte ribadisce che non può certo escludersi che il reale cliente possa essere anche soggetto diverso da quello che ha rilasciato la procura, ma precisa che tale circostanza va adeguatamente provata, non potendo far gravare sul legale che ha inviato l’atto di citazione ed il fondo spese l’onere ulteriore di fornire la prova dell’insussistenza di qualsivoglia intento di concludere, mediante tale condotta, un contratto di mandato.
Al contrario, proprio la presenza della procura congiunta rappresenta un elemento presuntivo determinante per ritenere quest’ultima coincidente con il contratto di patrocinio. Infatti, ritengono gli ermellini che in difetto di una prova contraria, “il ruolo di dominus svolto dall’uno [avvocato] rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio”.
Dunque è il diverso rapporto interno ed extraprocessuale a dover essere provato, al limite anche per via indiziaria mediante una valutazione che spetta unicamente al giudice di merito, potendo, come nel caso di specie, censurarsi in sede di legittimità il solo vizio di motivazione sul punto.
L’accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità; ma nella specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze della motivazione.
Testo del provvedimento
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-11-2013, n. 26060
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30046-2007 proposto da:
P.G.
– ricorrente –
contro
V.S.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2007 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 02/08/2007;
Svolgimento del processo
L’avv. V.S., sostenendo di avere svolto su incarico e per conto dell’avv. P.G.F. attività procuratorie in favore di Alfa S.p.A., cliente del P., in una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al Tribunale di Verbania, chiese ed ottenne dal Giudice di pace della stessa città nei confronti del P. decreto ingiuntivo di pagamento del compenso, asseritamente dovutogli dallo stesso.
L’avv. P. propose opposizione con atto notificato il 7/6/2002 eccependo di avere sempre agito in nome e per conto della Alfa S.p.A., comune cliente, di non avere concluso alcun contratto di mandato con l’avv. V. e di non essersi obbligato, nei suoi confronti, ad alcun pagamento.
Con sentenza in data 6/2/2006 il Giudice di pace rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La decisione veniva confermata, con sentenza del 2/8/2007, dal Tribunale di Verbania che, al fine dell’individuazione del soggetto che aveva conferito il mandato all’avv. V., riteneva decisivo, non già la procura (pacificamente conferita da Alfa – S.p.A), ma il documento n. 3 ossia una lettera del P. al V. con la quale era inviato un atto di citazione da sottoscrivere e notificare e un assegno circolare quale fondo spese con l’assicurazione che la cliente avrebbe provveduto all’eventuale integrazione a semplice richiesta ed era indicato il nominativo della cliente per la registrazione al repertorio e per la relativa fattura; riteneva rilevanti anche successive comunicazioni inviate al V. dal P., contenenti le indicazioni circa il comportamento da tenere;
aggiungeva che il P. avrebbe avuto l’onere di provare di avere conferito il mandato agendo in nome e non solo nell’interesse della propria mandante Alfa – S.p.A..
Contro la sentenza il P. ha proposto ricorso per Cassazione affidando il mezzo ad un unico motivo di censura nel quale è congiuntamente dedotta la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Il V. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.
Il ricorrente preliminarmente trascrive il contenuto del documento n. 3 (lettera inviata da P. a V. e datata 22 Settembre 1992) ritenuto decisivo dal giudice di appello. Nel predetto documento:
– è indicato il nominativo della cliente (Alfa – S.p.A.) per il repertorio;
– si da atto che viene allegato l’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo nonchè un assegno circolare quale fondo spese con la precisazione che la cliente lo integrerà a semplice richiesta dello stesso avvocato V.;
– viene specificato che la fattura dovrà essere invita a Alfa – S.p.A..
Ciò premesso il ricorrente contesta la rilevanza attribuita alle indicazioni circa il comportamento da tenere, che, secondo il giudice di secondo istanza, provenivano direttamente dal P. e non dalla cliente, in quanto attinenti allo svolgimento della difesa e non all’incarico di patrocinio che, in difetto di prova contraria, doveva presumersi conferito dalla stessa cliente (Alfa – S.p.A.) ad entrambi i soggetti ai quali essa aveva conferito la procura.
Il ricorrente contesta, poi, la complessiva valutazione del documento, la mancata considerazione di alcuni elementi documentali quali il fondo spese corrisposto dalla società, l’assicurazione di una integrazione, da parte della società a semplice richiesta, la richiesta di intestare la fattura del fondo spese alla cliente, l’indicazione del nominativo della cliente ai fini dell’iscrizione al repertorio della clientela. Il ricorrente, formulando i quesiti ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede:
se in caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato importi l’acquisizione in capo al primo della qualità di cliente del secondo;
– se, in caso di rilascio di procura ad litem congiunta a due avvocati, l’incameramento del fondo spese erogato dalla parte che ha rilasciato procura, il rilascio alla stessa di fattura a copertura dell’acconto, l’iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela, siano fatti idonei a far ritenere il conferente la procura cliente dell’avvocato, iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela.
2. Il motivo è fondato con riferimento al vizio di motivazione.
Occorre premettere che il giudice di secondo grado, nel motivare, esordisce affermando che nella sentenza di primo grado non si riscontra alcun riferimento alla prova testimoniale, avendo il primo giudice valutato unicamente la documentazione prodotta dalle parti.
Il giudice di secondo grado svalorizza l’elemento costituito dal conferimento di procura congiunta e valorizza principalmente il documento indicato con il numero 3 affermando, del tutto apoditticamente che da quel documento risulterebbe un diretto conferimento dell’incarico all’avvocato V. da parte dell’avvocato P. che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere;
addebita infine all’avv. P., quale mandatario della cliente, di non avere provato di avere agito in nome della sua mandante.
La sentenza impugnata, sotto questo profilo, appare carente di motivazione in quanto:
non riporta i contenuti del documento 3 che dovrebbero giustificare le conclusioni di merito del giudice di appello;
– mentre si sostiene che l’avv. V. non avrebbe mai avuto alcun contatto diretto con la cliente, non è adeguatamente valutato l’elemento presuntivo costituito dal rilascio di procura congiunta all’avvocato P. e all’avvocato V..
Al riguardo questa Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura(cfr.
da ultimo Cass. 4959/2012), ossia, nel caso di specie, Alfa S.p.A. e non l’avvocato P. che, invece è stato ritenuto gravato di un onere probatorio che non gli competeva in presenza di procura congiunta.
Infine, si è valorizzata senza adeguata motivazione, una circostanza (le puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere) senza considerare che, in generale, non rileva, nell’ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio proprio perchè, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi (Cass. 27/12/2004 n. 24010).
La motivazione è errata nel presupposto del ragionamento per il quale si richiede al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l’altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti. Il giudice di appello ha insufficientemente motivato:
– con riferimento al documento n. 3, indicato come decisivo, in ordine all’affermazione per la quale l’avvocato P. si sarebbe obbligato personalmente nei confronti dell’avv. V. salvo farsi rimborsare dalla cliente i diritti e gli onorari a lui spettanti; sul punto il ricorrente, trascrivendo il contenuto del documento (lettera del 22/9/1992), ha rilevato che nella lettera si faceva presente che la cliente avrebbe integrato il fondo spese a semplice richiesta dello stesso avvocato V., che la fattura doveva essere inviata alla cliente, che era indicato il nominativo della cliente e la sua partita iva per il repertorio annuale della clientela; che la fattura dell’acconto fu emessa nei confronti della cliente e da questa accettata;
– con riferimento al contratto di patrocinio, in merito agli specifici elementi dai quali desumere il superamento della presunzione di coincidenza (non essendo sufficiente il generico rinvio ad un carteggio, imprecisato nei suoi contenuti) del contratto di patrocinio con la procura alle liti.
Occorre ancora precisare (onde non ingenerare l’equivoco di un contrasto con i principi affermati da questa stessa sezione nella sentenza 2/12/2011 n. 25816) che deve essere confermato il principio per il quale obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo.
Tuttavia, in presenza di una procura congiunta ai due avvocati e per effetto della suddetta presunzione, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario mandato, a dovere deve essere provato, eventualmente provandosi anche per via indiziaria (ma non semplicemente affermandosi) che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.
L’accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità; ma nella specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze della motivazione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Novara.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Novara.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2013
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Numero Protocolo Interno : 670/2013