Nelle controversie inerenti l’illegittima segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) poiché il giudizio verte sulla legittimità o meno dell’iscrizione in una banca dati, si può affermare che il processo ha ad oggetto l’attività di “comunicazione” prevista dall’art. 4, c. 1, lett. A) ed L), del d.lgs. 196/2003, con la conseguenza che è applicabile l’art. 152 del codice della privacy, che rimanda per il rito applicabile all’art. 10 del d.lgs. 150/2011 il quale individua come competente, secondo un criterio inderogabile, il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’art. 4, lett. f), d. Lgs. 196/2003.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Francesca Sirianni con l’ordinanza del 19.01.2018.
Nel caso considerato un cliente agiva in via d’urgenza chiedendo di ordinarsi la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) operata dalla Banca a seguito della mancata presentazione, nel termine di legge, della quietanza relativa al pagamento di assegno risultato privo di provvista, circostanza determinatasi per fatto imputabile esclusivamente al creditore.
Si costituiva l’intermediario convenuto eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di residualità rispetto al rimedio previsto dall’art. 152 Codice della Privacy ed il difetto di competenza del Tribunale in favore di quello di Modena, competente sia ai sensi della cennata normativa, sia ai sensi dell’art. 19 c.p.c., avendo la banca convenuta sede legale a Modena, nonché la carenza del periculum in mora.
In merito alle eccezioni sollevate dalla resistente, il Giudice ha chiarito che, riguardando la controversia l’illegittima iscrizione in una banca dati, doveva ritenersi integrata la fattispecie riguardante l’attività di “comunicazione” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. A) ed L), del d.lgs. 196/2003, con la conseguenza che doveva aversi riguardo allo speciale rito previsto dall’art. 152 del Codice della Privacy.
Ciò posto, il Giudicante ha specificato che in base al combinato disposto dell’art. 152, comma 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 d.Lgs. 150/2011 dalla prima norma richiamato, competente in via inderogabile a conoscere della controversia era unicamente il Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento dei dati e dunque, nella specie, il Tribunale di Modena, posto che la Banca aveva la sede legale in detta città.
Il Magistrato ha altresì rilevato che in ogni caso il ricorso risultava carente del periculum in mora posto che la circostanza allegata dalla ricorrente per cui la revoca da ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi, prevista quale conseguenza legale della segnalazione, costituiva “una misura altamente penalizzante e squalificante” risultava oltremodo generica, oltre che non provata.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SEGNALAZIONE IN CAI: SI APPLICA IL FORO PREVISTO DAL CODICE DELLA PRIVACY
NE CONSEGUE CHE L’AZIONE, LA QUALE DOVRÀ SEGUIRE LE FORME DEL RITO DEL LAVORO, È ASSEGNATA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA LA RESIDENZA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Andrea Mirenda | 14.01.2013
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