Il mancato pagamento dell’assegno comporta per il traente, tra l’altro, la segnalazione e iscrizione per sei mesi nell’archivio CAI gestito dalla Banca d’Italia (art. 10-bis l. 386/1990); che, a sua volta, comporta la c.d. “revoca di sistema”, ossia il divieto per sei mesi di emettere assegni e l’obbligo di restituire quelli posseduti.
Nel caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista, tali conseguenze possono essere evitate effettuando il pagamento entro 60 giorni (artt. 8 e 8-bis l. 386/1990); in particolare, la segnalazione in CAI per difetto di provvista deve essere preceduta da un preavviso di revoca (art. 9-bis l. 386/1990), che ha la funzione di consentire al traente di evitare l’iscrizione, pagando l’importo facciale dell’assegno, oltre interessi, penale ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
In difetto di pagamento nel termine di tutte le somme indicate, l’iscrizione, e la conseguente revoca di sistema, può essere cancellata prima dei sei mesi solo ove sia stata effettuata “erroneamente”, cioè in assenza dei presupposti, e sia quindi illecita.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi con l’ordinanza del 25/01/2018.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 8 L. 386/1990 – PAGAMENTO DELL’ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE |
1. Nei casi previsti dall’art. 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto. 4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel c. 1. |
ART. 8-BIS L. 386/1990 – PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
1.Nei casi previsti dall’articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.2. Nei casi previsti dall’articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell’assegno nel termine previsto dall’articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’interessato risiede all’estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni. 4. L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti. 5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili. |
ART. 9-BIS L. 386/1990 – PREAVVISO DI REVOCA |
1.Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno. |
ART. 10-BIS L. 386/1990 – ARCHIVIO DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI E DELLE CARTE DI PAGAMENTO IRREGOLARI |
1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione; c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo; f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. 2. La Banca d’Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell’archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell’archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L’autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell’archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni. |
IL CASO
E’ accaduto che una società agiva in via d’urgenza ante causam convenendo in giudizio un istituto di credito, la BANCA D’ITALIA e la PREFETTURA, chiedendo un ordine di cancellazione dell’iscrizione dei propri dati dall’Archivio Centrale Allarmi Interbancario (CAI) e di revoca del conseguente divieto per sei mesi di emettere assegni.
Il Tribunale ha rilevato che, a norma dell’art. 10 bis della l. 386/90, il mancato pagamento dell’assegno comporta per il traente, sia la segnalazione che l’iscrizione per sei mesi nell’archivio CAI gestito dalla Banca d’Italia che, a sua volta, comporta la c.d. “revoca di sistema”, ossia il divieto per sei mesi di emettere assegni e l’obbligo di restituire quelli posseduti.
E’ tuttavia possibile evitare l’iscrizione nell’archivio CAI, nel caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista ove nel termine di 60 giorni, il traente provveda al pagamento dell’importo facciale dell’assegno, degli interessi e della penale.
Il Tribunale ha rilevato che l’assegno non era stato pagato e che il ricorso era fondato su una impossibilità oggettiva derivante da caso fortuito o forza maggiore – precisamente su una patologia fisica che avrebbe impedito a muoversi il rappresentante della società, l’unico a poter operare sui conti sui quali sono stati tratti gli assegni.
Il Giudice ha osservato che, alla luce della normativa suesposta, non è assegnato alcun rilievo alle cause del mancato pagamento nei termini previsti, sicché l’impossibilità anche in ipotesi “oggettiva” del pagamento tempestivo non vale a qualificare come illecita l’iscrizione del segnalato.
Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente società al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CAI: IRRILEVANTE IL RICHIAMO DA PARTE DELLA BANCA NEGOZIATRICE DEL TITOLO DELL’ASSEGNO NON PAGATO
LA SUCCESSIVA DISTRUZIONE DEL TITOLO NON INTEGRA LA PROVA DEL PAGAMENTO, ESSENDO SUFFICIENTE IL PROTESTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 03.08.2017 | n.19412
L’ASSEGNO PRIVO DI FONDI, BENCHÉ RICHIAMATO, OBBLIGA ALL’ISCRIZIONE IN CAI
IL RICHIAMO DELL’ASSEGNO PRIVO DI FONDI DA PARTE DELLA BANCA NEGOZIATRICE NON ESONERA LA BANCA TRATTARIA DALL’INSERIMENTO IN CAI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Giudice relatore dott. Giulio Cataldi | 30.10.2012 | n.3509
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