Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’emissione di un assegno bancario privo di fondi, prima respinto e poi richiamato da parte della banca negoziatrice del titolo, non esonera la banca trattaria dall’obbligo di procedere alla iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria.
La Banca trattaria, constatata la mancata sussistenza della provvista di un titolo presentato all’incasso, è obbligata a comunicare al traente l’avviso che in mancanza del pagamento nei termini previsti si provvederà all’iscrizione nell’archivio CAI ed alla successiva detta iscrizione la Banca è obbligata, pena la responsabilità solidale con il traente.
Il richiamo dell’assegno bancario e la successiva distruzione non integra la prova del pagamento, essendo sufficiente solo ad evitare l’elevazione del protesto.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta con ordinanza n.19412 del 03.08.2017.
Nella fattispecie esaminata una società ricorreva per cassazione nei confronti di una banca che aveva provveduto alla segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) a seguito della presentazione all’incasso di un assegno privo della necessaria provvista; successivamente tale titolo veniva “richiamato” dal beneficiario con la conseguenza che non veniva elevato il protesto ed il titolo di credito veniva distrutto.
Avverso tale segnalazione il cliente proponeva azione legale al fine di ottenere la cancellazione, che veniva respinta prima dal Tribunale di Benevento e poi dalla Corte di appello.
Avverso tale decisione il correntista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato la decisione in quanto è in “violazione della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia”, nonchè in “violazione della L. n. 386 del 1990”.
In particolare il cliente ha posto a fondamento del proprio gravame il dato, asseritamente essenziale, che “l’assegno in parola era stato distrutto “.
La Corte di Cassazione ha rilevato che ai fini della “non applicazione” delle diverse sanzioni che sono previste da tale legge, l’art. 8 di questa stabilisce il concorso di due condizioni:
1). l’avvenuto “pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente” nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
2). la prova del pagamento così avvenuto “mediante” presentazione allo “stabilimento trattario” di “quietanza del portatore con firma autenticata”.
Alla luce del richiamato dato normativo la Corte ha concluso per la correttezza della ricostruzione operata nella sentenza impugnata essendo in proposito “irrilevante” quella dell’eventuale “distruzione dell’assegno”.
Il ricorso è stato quindi respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ASSEGNO PRIVO DI FONDI, BENCHÉ RICHIAMATO, OBBLIGA ALL’ISCRIZIONE IN CAI
Il richiamo dell’assegno privo di fondi da parte della Banca negoziatrice non esonera la Banca trattaria dall’inserimento in CAI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Giudice relatore dott. Giulio Cataldi | 30.10.2012 | n.3509
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