Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
I pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca dati, vanno dimostrati e provati rigorosamente, e non possono ritenersi “in re ipsa””.
Ai fini dell’ottenimento della tutela d’urgenza apprestata dall’art. 700 c.p.c. è necessario l’allegazione e la prova di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto che si intenda far valere in giudizio.
La parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione CAI è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Roma, Pres. Tedesco, Rel. Vassallo, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2019.
Nel caso in commento, un cliente proponeva ricorso ex art.700 c.p.c. in danno di una banca, con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, deducendo la illegittima segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria della Banca d’Italia, al fine di ottenerne la revoca.
In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda e ordinava alla BANCA la revoca immediata della segnalazione del nominativo della ricorrente alla CAI.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c la Banca, lamentando l’ingiustizia del provvedimento cautelare sotto diversi profili:
– sussistenza del fumus boni iuris, rappresentando la legittimità della segnalazione per la sussistenza di una posizione debitoria non rientrata, come risultante dalle liste movimenti e dalle comunicazioni inviate alla cliente;
– sia il requisito del periculum in mora invocando, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che sostengono che “i pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca dati, vanno dimostrati e provati rigorosamente, e non possono ritenersi “in re ipsa””.
Il Giudice adito ha rilevato che: la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione CAI è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva provato la sussistenza del danno grave ed irreparabile subito dalla segnalazione CAI in quanto non era sufficiente la mera dichiarazione “e cioè il pregiudizio grave ed irreparabile che l’odierna comparente subirebbe nelle more del giudizio ordinario… è “in re ipsa” e può essere desunto da indici presuntivi” invocando un “danno, sotto il profilo del diritto all’immagine ad alla onorabilità, anche sul piano commerciale” nonché “una perdita di potere economico che costituisce un indubbio danno patrimoniale che il soggetto “segnalato” subisce“.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il reclamo, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
CRIF E CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE NON COMPORTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE “IN RE IPSA”
IL SEGNALATO DEVE PRODURRE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese 11-07-2014
CENTRALE RISCHI: IL PREVENTIVO AVVISO DELLA SEGNALANTE AL CONSUMATORE NON HA NATURA RECETTIZIA
L’OBBLIGO INFORMATIVO NON È CONDIZIONE DI VALIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 14.03.2018 |
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