La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla “Centrale dei Rischi” gestita dalla Banca d’Italia, non è consentita per il sol fatto che il debitore sia inadempiente, dovendo invece risultare l’esistenza di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, alla condizione di insolvenza.
Diversamente, invero, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Tuttavia, al debitore moroso non basta invocare la nullità del contratto o l’usurarietà del tasso soglia per ottenere pretestuosamente il risarcimento del danno in caso di segnalazione da parte dell’istituto creditore.
E’ necessario, in conclusione, che il giudice chiamato a valutare la legittimità d’una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero fondate e se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle
Questi i principi espressi dal Tribunale di Paola, Giudice Matteo Torretta, nella sentenza n. 663 del 1.10.2021.
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