L’obbligo di comunicazione preventiva, previsto dalla richiamata disposizione bancaria in favore dei soli consumatori con riferimento a tutte le “informazioni negative”, è esteso dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 anche in favore di ulteriori soggetti, quindi privi della suddetta qualità di consumatori, ma nei soli casi di segnalazione a sofferenza. Pertanto, l’obbligo di preavviso della segnalazione C.R. di informazioni negative è riferita ai soli “consumatori” mentre, per in “non consumatori”, detto obbligo è riferito alla sola segnalazione di “sofferenza”. Il danno non è risarcibile in “re ipsa”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, con l’ordinanza del 23 gennaio 2020.
Una società, con ricorso d’urgenza, ha convenuto in giudizio una banca chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, con conseguente cancellazione del nominativo.
In particolare, la ricorrente ha ritenuto che, sotto il profilo del fumus boni iuris, la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia è da ritenersi illegittima sia per l’assenza della comunicazione preventiva alla società ricorrente, in violazione dell’art. 125, comma 3, TUB e dell’art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e Buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, nonché della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1999, sia per l’assenza dei “presupposti di merito creditizio per procedere all’iscrizione”, in difetto del presupposto dell’insolvenza.
Sotto il profilo del periculum in mora, invece, il danno grave e irreparabile deve ritenersi sussistente in re ipsa, incidendo negativamente sul merito creditizio imprenditoriale e rendendo impossibile l’accesso al credito.
La Banca si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta in quanto infondata sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora.
Il Giudice, nell’affrontare la questione, ha rappresentato che, sotto il profilo del fumus boni iuris, l’obbligo di comunicazione preventiva, previsto dall’art. 125 comma 3 T.U.B in favore dei soli consumatori con riferimento a tutte le “informazioni negative”, è esteso dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 anche in favore di ulteriori soggetti, quindi privi della suddetta qualità di consumatori, ma nei soli casi di segnalazione a sofferenza.
Come noto, la segnalazione a sofferenza è prevista “nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili” e solo dopo che l’intermediario abbia compiuto una valutazione “della complessiva situazione finanziaria del cliente”, senza che possa “originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
La detta segnalazione rientra nelle comunicazioni periodiche ed obbligatorie che ciascun intermediario è tenuto a fare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ogni qualvolta l’esposizione debitoria di un proprio cliente superi determinate soglie, normativamente previste.
Pertanto, il Giudice ha escluso, nel caso di specie, l’illegittimità della segnalazione di cui trattasi per omessa comunicazione preventiva e per mancata valutazione del presupposto dell’insolvenza, non ricorrendo un’ipotesi di segnalazione in sofferenza, né rivestendo la ricorrente – per la sua forma societaria – la qualità di consumatore richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 125, comma 3. T.U.B.
Il Tribunale, inoltre, quanto al periculum in mora, ha osservato che il pregiudizio derivante dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese di lite in favore della banca resistente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE NON È DI PER SÉ CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
BISOGNA ESAMINARE SE RISULTA LESO IL DIRITTO DI DIFESA DEL CLIENTE E SE COSTUI FOSSE IN GRADO DI CONTESTARE LE VALUTAZIONI DELLA BANCA, POSTE A FONDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì | 29.05.2020
SEGNALAZIONE ERRONEA CENTRALE RISCHI: IL DANNO ALL’IMMAGINE E ALLA REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA, MA DEVE ESSERE PROVATO
CHI NE DOMANDA IL RISARCIMENTO, DEVE ALLEGARE DI AVER SUBITO IL “DANNO CONSEGUENZA”
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 05.08.2019 | n.20885
CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE NON DETERMINA EX SÉ UN DANNO PATRIMONIALE
OCCORRE UNA PROVA CONCRETA DEL DANNO, DELLA ENTITÀ E DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti | 11.01.2019 | n.44
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