Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Questo è il principio di diritto espresso dalla ordinanza n. 3130 della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 14 ottobre 2020, pubblicata il 9 febbraio 2021.
Nel caso di specie, Banca S.p.A. notifica in data 23 luglio 2012 un atto di precetto a due persone, debitori, intimando loro il pagamento dell’importo di euro 58.923,45 quale residuo di un mutuo non interamente restituito. Il precetto viene, altresì, notificato ad altre due persone, terzi datori di ipoteca.
Successivamente, i quattro intimati propongono opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Trento, lamentando:
- l’erroneità del calcolo degli onorari professionali dovuti al difensore della banca precettante;
- la violazione del divieto di anatocismo;
- la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali di pattuizione del saggio di interesse dovuto dal mutuatario;
- la violazione della legge antiusura;
e chiedendo la condanna della stessa banca al risarcimento del danno da loro patito in conseguenza della segnalazione dei rispettivi nominativi alla Centrale dei Rischi.
Il Tribunale pronuncia il rigetto della stessa opposizione.
Successivamente, gli intimati propongono ricorso in Corte di Appello di Trento, ma i Giudici di secondo grado rigettano il gravame, ritenendo che:
- “la clausola di pattuizione degli interessi (tanto corrispettivi, quanto moratori) non fosse nulla per indeterminatezza, in quanto il contratto prevedeva una normale clausola di variabilità del saggio degli interessi, stabilendone i criteri e il numero delle rate;
- la clausola di pattuizione degli interessi moratori non fosse nulla per violazione della legge antiusura, in quanto anche nel caso di totale inadempimento da parte del mutuatario il tasso annuo effettivo globale sarebbe rimasto inferiore al tasso soglia, individuato dalla Corte d’Appello nella misura dell’8,415%;
- la ritenuta validità del contratto comportava il rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi”.
La sentenza della Corte d’Appello viene, pertanto, impugnata per cassazione dagli originari opponenti. Gli Ermellini:
- dichiarano inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente relativi alla sussistenza nel caso di specie di un patto anatocistico con conseguente nullità del contratto ed erronea valutazione dei criteri di individuazione delle componenti della voce “interessi” ai fini del superamento del tasso soglia;
- accolgono il terzo motivo di ricorso riguardante la domanda di risarcimento del danno e cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione.
Difatti, la Corte di Cassazione ha già in più occasioni stabilito che “non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza”.
Difatti, è necessario che il giudice, chiamato a valutare la legittimità di una segnalazione alla Centrale dei Rischi, non si limiti a verificare che il debito, oggetto della segnalazione, sia effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante:
– dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento siano sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
– dal punto di vista soggettivo, se il debitore possa ritenersi in buona fede nel momento in cui ha avanzato quelle stesse ragioni.
Come si evince nell’ordinanza de quo, “è infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) né sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose né sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sé che, sotto quest’ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l’aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d’un esperto”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ricorda che “la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei Rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. Resta ancora da aggiungere, per amor di completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno”.
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