Tanto nell’ipotesi di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, quanto in quella di iscrizione in CRIF solo nell’ipotesi in cui si proceda ad una segnalazione “a sofferenza” l’intermediario segnalante è tenuto ad effettuare una valutazione circa stato di “insolvenza”, intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, dovendosi cioè tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l’istituto bancario.
Laddove la segnalazione non abbia ad oggetto una sofferenza ma un mero incaglio, ovvero una informazione che non presuppone alcuna valutazione in ordine alla solvibilità del debitore, è sufficiente per essa la mera constatazione dell’esistenza di ritardo nei pagamenti.
Gli obblighi di preventivo avviso della prima segnalazione negativa concernono solamente le posizioni dei clienti persone fisiche e consumatori, e non le imprese commerciali, inoltre la circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, oltre a non applicarsi alle persone giuridiche, impone l’obbligo della preventiva comunicazione solamente delle segnalazioni a sofferenza, e non già di posizioni meno gravi, quali il semplice incaglio, e limitatamente ai consumatori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Pres. Vitrò – Rel. Martinat con l’ordinanza resa in data 09.02.2018.
Nella fattispecie in disamina una Banca proponeva reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda cautelare proposta da una società garante volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi privata gestita dal CRIF, ritenuta illegittima in quanto la Banca non aveva effettuato le necessarie valutazioni in ordine alla capacità finanziaria complessiva della debitrice principale, mancando altresì di effettuare alcuna comunicazione preliminare, come invece previsto dalla normativa vigente.
I motivi di reclamo proposti dall’intermediario si riferivano all’inesistenza di un obbligo di preavviso della segnalazione e la non necessità di effettuare una valutazione della situazione finanziaria complessiva della controparte, trattandosi non di segnalazione “a sofferenza” come sostenuto dalla garante, ma di segnalazione fondata sulla base del mero ritardo nel pagamento.
Il Collegio, nel pronunciarsi, ha operato una preliminare ricostruzione del sistema normativo vigente in materia di Centrali dei rischi chiarendo le profonde differenze intercorrenti tra la Centrale Rischi tenuta presso la Banca d’Italia e quelle private, tra cui la CRIF.
In particolare, i Giudicanti hanno sottolineato che la Centrale rischi della Banca d’Italia costituisce un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie in genere che persegue l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità, con l’obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela.
Di conseguenza, per essere segnalato nella sezione della Centrale dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di “insolvenza”, intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, dovendosi cioè tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l’istituto bancario.
A differenza della CR della Banca d’Italia, le società private, fra cui la CRIF, raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema, anche in caso di saldo regolare delle rate mensili e l’intera attività delle centrali private è regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie.
Sia la CRIF che la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia prevedono, però, diversi tipi di segnalazione, e non solo, quindi, la segnalazione “a sofferenza” ma anche la “perdita definitiva”, il “pagamento parziale” ed il mancato pagamento totale di alcune rate, situazione definita come “incaglio/contenzioso”.
Così delineato il sistema, il Collegio ha rilevato che, nel caso considerato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la segnalazione non aveva avuto ad oggetto una sofferenza ma un mero incaglio, ovvero una informazione che non presuppone alcuna valutazione in ordine alla solvibilità del debitore, essendo sufficiente per essa la mera constatazione dell’esistenza di ritardo nei pagamenti.
Visto il tipo di segnalazione effettuato, dunque, la Banca non era onerata di alcuna valutazione specifica in ordine alla solvibilità del debitore, essendosi limitata a segnalare correttamente il mancato pagamento di talune rate, senza rivolgere alcun giudizio circa le capacità finanziarie della ricorrente.
In relazione, infine, all’obbligo di preventiva comunicazione i Giudici hanno chiarito che gli obblighi di preventivo avviso della prima segnalazione negativa concernono solamente le posizioni dei clienti persone fisiche e consumatori, e non quindi le imprese commerciali e che peraltro la circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, oltre a non applicarsi alle persone giuridiche, impone l’obbligo della preventiva comunicazione solamente delle segnalazioni a sofferenza, e non già di posizioni meno gravi, quali il semplice incaglio, e limitatamente ai consumatori.
Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha accolto il reclamo proposto dalla Banca revocando, per l’effetto, l’ordinanza impugnata e condannando la società garante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: PER ISCRIZIONI RELATIVE AD ESPOSIZIONI SCONFINANTE E/O SCADUTE, LA BANCA NON DEVE COMPIERE ALCUNA ISTRUTTORIA
TALE ONERE SUSSISTE SOLO PER LA SEGNALAZIONE A “SOFFERENZA”
Ordinanza | Tribunale di Isernia, Giudice Emiliano Vassallo | 16.01.2018 |
CENTRALE RISCHI: segnalazione “a sofferenza” legittima per esposizione debitoria da oltre due anni
L’inibitoria può essere conseguita solo in caso di manifesta inesistenza del credito della banca
Ordinanza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 16.05.2016 |
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