ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’inserimento di un soggetto/cliente nel servizio di centralizzazione del rischio del credito sebbene la normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di informazione preventiva al cliente essendo prevista la sola comunicazione scritta di una segnalazione già effettuata, pur tuttavia sussiste un dovere di interlocuzione anteriore che deve ricavarsi dal principio di buona fede che regola ogni rapporto contrattuale ex art.1375 cc.
Così si è pronunciato il Tribunale di Marsala, sezione Feriale, nella persona del dott. Pasquale Russolillo, che con ordinanza del 05.08.2013, muovendo dalle contestazioni sollevate con ricorso ex art. 700 da un soggetto debitore il quale chiedeva la cancellazione in via d’urgenza delle segnalazioni di sofferenza trasmesse alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, effettua una approfondita disamina dei presupposti per l’inserimento dei debitori nella categoria di rischio a “sofferenze“.
In particolare, l’adito Giudicante, prende la mosse dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’intermediario deve prima di tutto effettuare una valutazione non atomistica delle posizioni del cliente ma estesa a tutti i rapporti bancari intrattenuti con il segnalante.
D’altro canto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “occorre accertare una condizione meno grave rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare
. atteso che se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi” (cfr. Cass, 01.04.2009 e 12.10.2007 n. 21428).
Ciò posto, se la valutazione dell’intermediario non deve spingersi fino all’accertamento di un vero e proprio stato d’insolvenza neppure può arrestarsi ad una fase embrionale in cui il ritardo nei pagamenti è dovuto ad una difficoltà contingente.
Si impone dunque alla banca una valutazione prognostica circa le ragioni dell’impedimento del cliente essendo esso compatibile tanto con una situazione di “incaglio” e dunque di temporanea difficoltà, quanto con una di “insolvenza“. Tale giudizio dovrà essere ancorato a criteri di natura oggettiva quali le evidenze di bilancio, l’andamento dei conti e dell’esposizione verso il sistema bancario, l’esistenza di protesti, ipoteche giudiziali, procedure esecutive.
Sulla stregua di quanto esposto il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la mera diffida di pagamento e l’emissione di un decreto ingiuntivo non sono da considerarsi indici sufficienti a comprovare lo stato di insolvenza.
In conclusione dunque, la condizione di sofferenza va riferita non già alle sole esposizioni del cliente verso l’intermediario segnalante ,ma alla complessa situazione economico-finanziaria dello stesso verso il sistema creditizio per cui deve ritenersi doveroso un tentativo di interlocuzione tra le parti.
Sulla rivista sono state pubblicate anche alcune recenti pronunce che hanno affrontato la problematica relativa all’ammissibilità o meno del rimedio esperibile avverso l’illegittima segnalazione in CAI. Sul punto si segnalano: Ordinanza Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari 18-03-2013 secondo cui: “Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sul codice della privacy ma piuttosto a quel e da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c..” mentre il Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Andrea Mirenda 14-01-2013 – ha affermato la riconducibilità della materia in esame alla disciplina della c.d. tutela della privacy.
Segnalato dall’avv. Roberto Costanza
Testo del provvedimento
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