ISSN 2385-1376
Testo massima
La segnalazione in Centrale rischi della Banca d’Italia è legittima per fido scaduto e non rinnovato con la voce “crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180” per il periodo di protrazione dello sconfinamento, ove il cliente continui, senza alcuna richiesta di rientro della banca, l’utilizzo della linea di credito scaduta e non rinnovata.
La domanda di condanna della Banca alla restituzione delle somme trattenute ex art. 2033 cc senza titolo dalla data di apertura dei rapporti, a titolo di interessi non dovuti, interessi ultra legali, usurari, di commissioni di massimo scoperto e a qualunque altro titolo non dovuti è infondata ove la banca sia stata ammessa al passivo fallimentare atteso che gli asseriti pagamenti non si sono mai verificati trattandosi di mere appostazioni contabili, che hanno dato luogo ad un saldo negativo.
Questi sono i principi espressi del Tribunale di Vicenza, in persona del Dott. Massimiliano De Giovanni nella sentenza del 13/10/2014 in materia di segnalazione alla Centrale Rischi.
La causa controversia prendeva le mosse da una doppia contestazione sollevato da una società contro una banca che contestava le segnalazioni operate presso la Centrare Rischi in presenza di un fido scaduto e non rinnovato e nel contempo proponeva azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc .
Nel corso del giudizio la società veniva dichiarata fallita e la banca veniva ammessa al passivo per importo del credito vantato mentre la curatela del fallimento proseguita l’azione.
Il Tribunale ha evidenziato che la segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia deve avvenire in conformità allo stato dei rapporti; conseguentemente, di fronte ad un affidamento scaduto e non rinnovato la posizione va classificata in posizioni di sconfino, senza alcun onere per la banca di inviare al cliente lettera di invito al pagamento.
Del pari il giudice ha rigettato la domanda di restituzione di indebito in quanto alcun pagamento era stato effettuato in favore della banca poiché il rapporto bancario si era chiuso con un saldo negativo e, dunque, gli asseriti pagamenti erano da considerarsi delle mere appostazioni contabili.
Per tali ragioni il Tribunale ha respinto le domande con condanna al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 26/2014