Il preavviso della segnalazione in CRIF è un atto non recettizio finalizzato all’esercizio di “sostanziali” contestazioni, pertanto, in caso di prova della spedizione del preavviso ed in assenza di contestazioni sul merito della segnalazione, la segnalazione medesima deve essere ritenuta legittima.
Alcuna norma sanziona l’omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione tale da comportare la sua cancellazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Perugia, Pres. Giardino, Rel. Moggi, con l’ordinanza del 28 settembre 2018.
Nel caso in esame, un cliente conveniva in giudizio un banca, esponendo di avere appreso, a seguito di una visura CRIF, di essere stato segnalato presso la centrale rischi a causa di un inadempimento o ritardato pagamento; tale segnalazione, secondo il ricorrente, era illegittima, in quanto non preceduta dal preavviso previsto dall’art. 4 comma 7 Cod. deontologico, dall’art. 125 comma 3° T.U.B. e dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, pertanto, chiedeva la cancellazione della segnalazione.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale evidenziava che la controparte era stata informata attraverso gli strumenti telematici concordati con la stessa per l’invio delle comunicazioni nell’ambito della stipulazione dei contratti per i quali era stata segnalata, dunque, contestava la sussistenza del periculum in mora e concludeva per il rigetto della domanda.
Il Giudice, con ordinanza del 15.3.2018, dopo avere evidenziato che il preavviso era un atto non recettizio, preordinato all’esercizio di sostanziali contestazioni, rilevato che la documentazione in atti dimostrava la spedizione dell’avviso e che la ricorrente non aveva contestato la legittimità della segnalazione nel merito, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale ordinanza, il cliente proponeva reclamo.
Orbene, il Tribunale adito ha evidenziando che, essendo il preavviso un atto non recettizio finalizzato all’esercizio di “sostanziali” contestazioni, in caso di prova della spedizione del preavviso ed in assenza di contestazioni sul merito della segnalazione, la segnalazione medesima doveva essere ritenuta legittima, pertanto, ha rigettato la domanda, per carenza del fumus boni iuris.
Invero, se lo scopo delle centrali dei rischi è quello di consentire agli istituti di credito di meglio valutare la situazione debitoria di coloro che aspirano ad ottenere o mantenere un certo credito e, quindi, di garantire la funzionalità del sistema creditizio nel suo complesso, la cancellazione per motivi meramente formali di una segnalazione negativa, pur legittima sotto il profilo sostanziale, potrebbe pregiudicare la finalità dell’istituto, in quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto che in realtà è inadempiente, con ciò alterando il mercato del credito.
Infine, il giudicante ha affermato che nessuna norma sanziona l’omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione tale da comportare la sua cancellazione.
Per le sopraesposte ragioni il Tribunale ha rigettato il reclamo con compensazione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
CRIF E CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE NON COMPORTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE “IN RE IPSA”
IL SEGNALATO DEVE PRODURRE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 11.07.2014 |
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA SEGNALAZIONE PER CREDITO MODESTO PER INADEMPIMENTO PROTRATTO NEL TEMPO
IL RILEVANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON GIUSTIFICA IL MANCATO PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Pres. Dott. Giuseppe Rana | 05.10.2015 |
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