L’obbligo di preavviso di segnalazione al CRIFF al cliente opera solo a favore del consumatore e non a favore dell’ente societario operante professionalmente in chiave imprenditoriale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Nicola Valletta, con la sentenza n. 416 del 10.06.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio un istituto di credito con cui aveva stipulato un contratto di mutuo. In particolare, parte attrice ha narrato che, nel corso del rapporto, aveva chiesto ed ottenuto la sospensione del pagamento di dodici rate a far data dal 23/4/13 e che la banca inopinatamente avrebbe effettuato (senza preventiva comunicazione) segnalazione al “CRIF” per mancato pagamento di otto rate di mutuo, il cui pagamento era invece sospeso.
Sulla base di tali motivazioni, l’attore ha chiesto la condanna al ristoro dei danni patrimoniali e non patiti per il comportamento della convenuta.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, per essere competente quello di Milano ex art. 11 del contratto e nel merito, ha esposto e documentato che solo in data 29/11/13 (e non nel marzo del ’13) il cliente aveva chiesto la sospensione delle rate con effetto dalla rata del 23/4/13 e che, dunque, le segnalazioni a suo tempo rese erano del tutto legittime e anzi dovute; gli effetti della sospensione sono stati tempestivi e regolari; nessuna condotta colpevole è addebitabile alla banca, che contesta anche la quantificazione e la sussistenza delle voci di danno.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha concluso per l’infondatezza delle domande avanzate dal cliente.
Ciò in quanto la documentazione in atti palesa che solo in data 29/11/13 (e non già nel marzo del ’13) parte attrice aveva chiesto la sospensione delle rate con effetto dalla rata del 23/4/13 e che la richiesta fu accordata dall’ente convenuto in data 6/2/14 e la sanatoria della segnalazione si è perfezionata nel sistema (gestito da terzi) a fine mese e quindi è risultata visibile dal marzo del ‘14.
Il Tribunale, nel verificare se le segnalazioni, a suo tempo effettuate, erano legittime ha specificato che il preavviso opera solo a favore del consumatore e non dell’Ente societario.
Alla luce di tali argomentazioni, il Giudice ha rigettato la domanda con condanna alla spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CRIF: IL PREAVVISO È UN ATTO NON RECETTIZIO
È LEGITTIMA IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI SUL MERITO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Pres. Giardino, Rel. Moggi | 28.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/segnalazione-crif-il-preavviso-e-un-atto-non-recettizio
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/illegittima-segnalazione-crif-la-lesione-allonore-e-reputazione-non-e-in-re-ipsa
CRIF E CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE NON COMPORTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE “IN RE IPSA”
IL SEGNALATO DEVE PRODURRE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 11.07.2014 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/crif-e-centrale-rischi-l-illegittima-modalita-della-segnalazione-non-comporta-un-pericolo-grave-ed-imminente-in-re-ipsa
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA SEGNALAZIONE PER CREDITO MODESTO PER INADEMPIMENTO PROTRATTO NEL TEMPO
IL RILEVANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON GIUSTIFICA IL MANCATO PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Pres. Dott. Giuseppe Rana | 05.10.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-legittima-segnalazione-per-credito-modesto-per-inadempimento-protratto-nel-tempo
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