Provvedimento segnalato dal dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n.26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti, con l’ordinanza n. 20885 del 05.08.2019.
Una società ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’errata segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Si è costituita la banca, che ha chiesto ed ottenuto il rigetto della domanda attorea. Questo perché, secondo il giudice di prime cure, la Banca non era tenuta a indagare sulla complessiva situazione economica della debitrice, ma ai fini della segnalazione era sufficiente l’appostazione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito fra la Banca segnalante e la cliente.
In appello, proposto dalla società, la Corte ha ritenuto che il danno-conseguenza subìto dovesse essere allegato e provato dalla richiedente e non potesse essere desunto solamente dall’avvenuta indebita segnalazione. La società ha presentato ricorso in Cassazione.
Riguardo a questo aspetto che nella motivazione è stato puntualmente affrontato dalla Suprema Corte, i giudici hanno affermato che la censura svolta dalla società – secondo cui nella sostanza il danno all’immagine e alla reputazione ben può essere liquidato equitativamente ex art.1226 c.c. – non si confronta in modo pertinente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che le ha addebitato di essersi limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita, così attribuendole una deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall’affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l’attrice intratteneva rapporti.
Per replicare a tale addebito la ricorrente, secondo gli Ermellini, avrebbe dovuto dimostrare di aver allegato in modo sufficientemente determinato gli elementi costitutivi del pregiudizio alla propria immagine e reputazione, adempimento imprescindibile totalmente omesso in seno al motivo di ricorso, per un verso non pertinente, e per un altro non adeguatamente specifico.
Secondo la Suprema Corte, quindi, sulla base di un orientamento ormai consolidato e che si basa sulle pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n.26972-26975, il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Ne è conseguita la reiezione del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: la lesione all’onore e reputazione non è in re ipsa
Il cliente deve provare il danno conseguenza di non lieve entità anche attraverso presunzioni
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/illegittima-segnalazione-crif-la-lesione-allonore-e-reputazione-non-e-in-re-ipsa
CRIF e CENTRALE RISCHI: l’illegittima modalità della segnalazione non comporta un pericolo grave ed imminente “in re ipsa”
Il segnalato deve produrre una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 11.07.2014 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/crif-e-centrale-rischi-l-illegittima-modalita-della-segnalazione-non-comporta-un-pericolo-grave-ed-imminente-in-re-ipsa
CR: se il segnalato non svolge attività imprenditoriale il pregiudizio non può ritenersi in re ipsa
Il ricorrente è tenuto a provare le difficoltà dallo stesso incontrate nei rapporti con gli istituti di credito
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Luigia Stravino | 15.01.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cr-se-il-segnalato-non-svolge-attivita-imprenditoriale-il-pregiudizio-non-puo-ritenersi-in-re-ipsa
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