Non basta al cliente contestare l’omissione dell’avviso, che rappresenta un presupposto formale che non incide sulla legittimità della segnalazione, ove la stessa sia corretta dal punto di vista sostanziale. Il preavviso non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale rischi, rappresentando un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio. Dinnanzi alla contestazione del cliente che lamenta di non essere stato preventivamente informato dell’imminente segnalazione, occorre quindi esaminare se, alla luce delle difese dell’interessato, sussistevano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e quindi se sussistevano elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali, con l’ordinanza del 29 settembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ERRATA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: no al risarcimento se la società era in crisi
Non scatta il risarcimento se manca la prova che la stretta sui finanziamenti sia collegata al comportamento illegittimo della banca
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 01.07.2020 | n.13264
CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE NON È DI PER SÉ CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
BISOGNA ESAMINARE SE RISULTA LESO IL DIRITTO DI DIFESA DEL CLIENTE E SE COSTUI FOSSE IN GRADO DI CONTESTARE LE VALUTAZIONI DELLA BANCA, POSTE A FONDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì | 29.05.2020
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