L’art. 4 comma 7 del “Codice deontologico di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (“Codice deontologico”), nel prevedere che i dati siano accessibili decorsi almeno quindici giorni “dalla spedizione del preavviso all’interessato”, porta ad escludere che sia rilevante la ricezione del preavviso da parte del destinatario e che quindi il preavviso sia recettizio, essendo ben possibile che il partecipante alla CRIF renda pubblici i dati in questione allorquando, per qualsiasi motivo, decorso il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso, il destinatario non abbia ancora avuto conoscenza, né legale né reale, della comunicazione. Se il termine per la segnalazione decorre dalla spedizione del preavviso e non dalla sua ricezione, si deve anche escludere che la comunicazione possa costituire condizione per la validità della successiva segnalazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Marsala, Giudice Antonio Genna, con l’ordinanza del 17 settembre 2021.
Nel caso in esame, è accaduto che un mutuatario ricorreva ex art. 702 bis cpc al Tribunale, al fine di accertare l’illegittima segnalazione in CRIF effettuata dalla Banca mutuante.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha previamente escluso il carattere “ricettizio” del preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del Codice deontologico e ha successivamente accertato la correttezza della modalità di spedizione dell’avviso al cliente consumatore da parte della Banca, sul presupposto della compatibilità con la disciplina normativa che considera idoneo a garantire l’adempimento dell’obbligo di preavviso di segnalazione l’invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna.
Alla luce di ciò, il Tribunale, valutata la correttezza e la diligenza dell’operato della Banca e, contemporaneamente della caducazione dei presupposti che legittimavano il permanere dell’iscrizione pregiudizievole in CRIF in danno del ricorrente, ha disposto la cancellazione del nominativo dalla banca dati, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CRIF: L’OBBLIGO DI PREAVVISO OPERA SOLO A FAVORE DEL CONSUMATORE
NON SUSSISTE QUALORA IL CLIENTE SEGNALATO È UNA SOCIETÀ
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Nicola Valletta | 10.06.2019 | n.416
SEGNALAZIONE CRIF: IL PREAVVISO È UN ATTO NON RECETTIZIO
È LEGITTIMA IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI SUL MERITO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Pres. Giardino, Rel. Moggi | 28.09.2018
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
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