ISSN 2385-1376
Testo massima
L’assunzione della decisione prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. non è, di per sé, motivo di nullità della sentenza, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l’impossibilità di assolvere all’onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 09 aprile 2015, Pres. Carleo Rel. Cirillo, n. 7086.
I termini di cui all’art. 190 c.p.c. sono concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. La pronuncia della Suprema Corte si colloca nell’ambito della questione circa la nullità della sentenza pronunciata ante tempus, dunque prima della scadenza dei termini suddetti.
La giurisprudenza di legittimità ha oscillato tra due opposti orientamenti. Il primo ritiene che la sentenza emessa prima la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., integri un’ipotesi di nullità. In tal modo infatti, verrebbero violati alcuni principi alla base del processo civile quali il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, il cui rispetto va garantito per tutta la durata del processo (ex multis Cass. civ. 3 giugno 2008, n. 14657, 24 marzo 2010, n. 7072, nonché le ordinanze 9 marzo 2011, n. 5590, e 5 aprile 2011, n. 7760).
Altro orientamento approda invece ad una conclusione differente, avallando la tesi per cui la sentenza è nulla solo quando, la parte in giudizio dimostri che, la pronuncia ante tempus le abbia impedito di assolvere all’onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e che le abbia precluso la possibilità di svolgere, a sostegno delle proprie domande o eccezioni, ulteriori e rilevanti aggiunte rispetto a quanto già in precedenza indicato (vedi Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4020).
La pronuncia in esame si pone in linea con tale ultimo orientamento. Difatti, la parte ricorrente si era limitata ad invocare la lesione di un termine, senza provare alcun collegamento con un effettivo pregiudizio.
La Suprema Corte ha affermato che, è nulla la sentenza depositata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., quando venga dimostrata una lesione concretamente subita, magari individuando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Ebbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto che, la sentenza pronunciata ante tempus fossa valida, non essendovi stata alcuna violazione del principio di contraddittorio, mancando la prova in concreto della lesione del diritto di difesa.
In virtù di tale decisione, l’avvocato che si dolga del mancato rispetto dei termini di cui alla sopra richiamata norma del codice di rito, non può limitarsi ad una mera contestazione, essendo tenuto a dimostrare il pregiudizio concretamente patito.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 388/2015
Tags : 09 aprile 2015, 7086, ante tempus, Cass. Civ., difesa, diritti, diritto, lesione, nulla, onere, parte, Pres. Carleo – Rel. Cirillo, processuali, sentenza, sez. terza, violazione