ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinanza con cui il Giudice d’Appello decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non è reclamabile. È esclusa, infatti, per la sospensiva,la possibilità di applicare estensivamente la disciplina sui provvedimenti cautelari.
È quanto stabilito dal Tribunale di Taranto, in persona del Giudice relatore dott. Claudio Casarano, con l’ordinanza del 17/02/2014, con la quale il Collegio si è pronunciato su una serie di reclami avverso le ordinanze con cui il Giudice d’Appello aveva accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Il Collegio si è innanzitutto soffermato sulla inapplicabilità alla sospensiva dell’art. 669 terdecies cpc, sottolineando la mancanza di natura cautelare della stessa.
Invero, per concedere la sospensiva, è sufficiente che il Giudice d’appello si avveda soltanto dell’erroneità della decisione in primo grado ( difetto del fumus) a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora, presupposto, indefettibile, invece, per i provvedimenti cautelari.
Tale interpretazione è coerente con il dettato normativo dell’art 283 c.p.c., il quale prevede soltanto come eventuale l’ipotesi che la sospensiva sia ancorata al pericolo di insolvenza di una delle parti.
Del resto, l’elemento di diversità della sospensiva rispetto al provvedimento cautelare – al quale fa riferimento il legislatore quando si occupa della reclamabilità ex art. 669 terdecies – è deducibile dalla collocazione sistematica di tale articolo nel libro IV ” dei procedimenti cautelari”.
Il Tribunale in composizione collegiale ha per di più motivato la sua decisione sulla base dell’esclusione espressa del reclamo ex art.351 cpc.
Il testo dell’art.351 cpc prevede, infatti, espressamente, che il giudice d’Appello provveda sulla sospensiva, alla prima udienza, con ordinanza non impugnabile e, dunque, non reclamabile.
La ratio sottesa alla norma è, secondo il Collegio, quella di evitare che vi sia una sorta di andirivieni di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado; ragion per cui una volta delibata la domanda in parola dallo stesso giudice del merito alla prima udienza, deve attendersi che il giudice d’appello con la sentenza dica l’ultima parola sul punto.
I Giudici , sulla base di tali considerazioni hanno dunque, dichiarato i reclami inammissibili e condannato i reclamanti al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
in allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 142/2014