ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, (nel qual caso vi sarebbe la non riconducibilità dell’atto al giudice). Una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
Lo hanno sancito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.11021 del 20 maggio 2014, ponendo fine alle oscillazioni giurisprudenziali in merito alla qualificazione del vizio della sentenza collegiale priva della sola sottoscrizione del presidente del collegio.
Secondo un primo orientamento, infatti, si configurerebbe in tale ipotesi una causa di nullità assoluta ed insanabile e, come tale, non emendabile, né con lo strumento della correzione dell’errore materiale, né con la rinnovazione della pubblicazione.
Secondo diverso orientamento, invece, l’omessa sottoscrizione da parte di uno dei giudici del collegio è integrabile attraverso l’applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali, mentre ulteriore tesi ritiene ammissibile che l’atto sia rinnovato dallo stesso giudice funzionalmente competente, con l’emissione di una nuova, valida sentenza.
Nel caso di specie, la vicenda processuale trae origine da un giudizio di appello, all’esito del quale il Presidente del Collegio aveva omesso di sottoscrivere la sentenza.
Successivamente lo stesso Presidente aveva disposto con ordinanza una nuova udienza collegiale per la rinnovazione della discussione, ritenendo che non si fosse completato l’iter decisorio del procedimento, e che non si fosse esaurita la potestas judicandi in capo all’Organo giudicante
L’ordinanza è stata impugnata dagli appellanti soccombenti con ricorso per cassazione, sul rilievo che, con essa, il collegio avesse considerato la sentenza sottoscritta tamquam non esset e non solo giuridicamente inesistente, con la conseguenza che ad essi era preclusa la possibilità di impugnarla nelle forme di legge.
In tale sede, i ricorrenti avevano dedotto, in particolare, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda portata al suo esame, restando la sua potestà giurisdizionale esaurita in relazione alla specifica controversia.
Nelle more del ricorso, la Corte d’Appello aveva emesso una nuova deliberazione di contenuto identico alla precedente, e gli appellanti soccombenti avevano chiesto allora, con ricorso in Cassazione la rimessione del processo alla Corte d’appello, affinché provvedesse alla rinnovazione del giudizio con un diverso collegio
I Giudici di legittimità a Sezioni Unite hanno risolto la questione dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi, proposti separatamente e poi successivamente riuniti; il primo poiché proposto avverso ordinanza che non ha contenuto decisorio, e non è in grado quindi di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; mentre il secondo avendo ad oggetto una sentenza emessa correttamente, sottoscritta quindi da tutti i membri del collegio, ma emessa in carenza di potestas judicandi.
I ricorrenti, invece avrebbero dovuto impugnare con ricorso per cassazione ai sensi dell’artt 360 n.4 cpc proprio la sentenza emessa dalla Corte di merito priva di sottoscrizione del Presidente del Collegio, convertendo il vizio in motivo d’impugnazione, oramai sanato per effetto del decorso dei termini.
La Corte, è giunta a tale conclusione evidenziando che vi è una distinzione sostanziale tra mancanza ed insufficienza della sottoscrizione: la mancanza sta ad indicare la totale assenza dell’elemento dell’atto, mentre l’insufficienza indica che l’elemento esiste ma è viziato. Tale differenza apparentemente solo lessicale – schiva inconvenienti e ripristina la razionalità del sistema.
Infatti, in caso di insufficienza di sottoscrizione, sarebbe sproporzionata una risposta dell’ordinamento in termini di nullità assoluta, vieppiù che, in casi come quello di specie, la mancata sottoscrizione di uno dei giudici pur dovuta ad un banalissimo errore, che non può devastare l’intero processo, in spregio oltretutto al principio di “ragionevole durata”, che trova fondamento nel principio costituzionale del giusto processo.
Detto ciò, il vizio è da ritenersi emendabile e dà luogo ad una fattispecie processuale alternativa – normativamente prevista dall’art 161 comma 1 cpc – equipollente a quella tipica ed idonea al raggiungimento dello scopo.
Testo del provvedimento
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