ISSN 2385-1376
Testo massima
Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa.
Il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto. Questa contestualità significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Vivaldi, con sentenza n. 6394, depositata il 30.03.2015.
Nel caso di specie un giudice del Tribunale di Grosseto definiva un giudizio con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza, senza tuttavia fornire al contempo la motivazione, ovvero la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, a fondamento della decisione. La motivazione veniva invero depositata soltanto due giorni dopo.
Avverso detto provvedimento, veniva proposto ricorso per cassazione. La Corte, investita della questione, ha chiarito che la sentenza ex art. 281 sexies si differenzia da quella ordinaria per il fatto che il Giudice, al termine della discussione, debba dare lettura del dispositivo e fornire le ragioni di fatto e di diritto della decisione. La lettura della motivazione deve, quindi, essere contestuale a quella del dispositivo, e rappresenta un elemento strutturale del provvedimento, in mancanza del quale la sentenza deve essere considerata nulla per “difformità strutturale”.
La Corte ha avuto modo di precisare che il successivo deposito della motivazione in cancelleria deve essere considerato “irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estraneo alla struttura dell’atto processuale previsto dal codice di rito”, non conforme, quindi, al tipo di sentenza prevista dall’art. 281 sexies c.p.c..
Ne deriva, che “gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice”, oltre che quello motivazionale; pertanto, il successivo deposito della motivazione è irricevibile e non sana la nullità della sentenza, che deve essere considerata nulla per mancanza strutturale della motivazione.
In conclusione la Corte ha dichiarato che il giudice può indicare la motivazione della sentenza soltanto contestualmente alla lettura del dispositivo, derivando dall’eventuale deposito successivo l’irricevibilità della motivazione e la nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall’art. 281 sexies c.p.c..
Testo del provvedimento
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