ISSN 2385-1376
Testo massima
Principio di diritto
La motivazione graficamente incomprensibile equivale ad omessa motivazione, viola il diritto delle parti processuali a comprendere chiaramente l’enunciato del giudice, pregiudica la loro possibilità di difesa ed impedisce la proposizione di un’efficace impugnazione.
Il caso
Per condanna espressa con disposto del giudice di Pace di Varese, confermata in sede di appello dal Tribunale di Varese, D.C. veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, P.A., in quanto riconosciuto colpevole del delitto di ingiuria.
Nei termini di impugnazione, il difensore di D.C. ricorreva in cassazione deducendo nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa dell’imputato per la indecifrabilità della grafia dell’estensore.
La Sezione V della Corte di cassazione, pertanto, con sentenza del 26 settembre 7 novembre 2014, n. 46124 ha ritenuto fondato il ricorso, dichiarandolo meritevole di accoglimento con conseguente annullamento non solo della sentenza impugnata ma dell’intero giudizio di secondo grado rinviando al tribunale di Varese per nuovo esame svolto ad opera di diverso magistrato.
Tanto premesso e sintetizzato, nel disposto in fatto e in diritto della V Sezione si è dato atto, invero, che la sentenza, redatta a mani del giudice estensore, è in larga parte incomprensibile per grafia, al punto che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa. (!!!)
All’uopo, come riportato in diritto nell’essenziale disposto della Corte, la sentenza non è un “atto privato” del giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto ? eventualmente ? al giudice sovraordinato). La logica, l’urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. È ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non?giustificazione.
A chiarimento dell’assunto, la sentenza de qua richiama le disposizione del supremo consesso, riunito a SS.UU. che con sentenza n. 42363 del 2006 ha affermato come l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa.
La medesima sentenza ha chiarito come in tali casi è l’intero giudizio (e non la sola sentenza) che va rinnovato, in quanto non potrebbe essere richiesta alla cancelleria dei giudice a quo una copia leggibile.
Più di recente rispetto alla sentenza del 2006, la II Sezione penale della Corte di legittimità, alla stregua delle medesime argomentazioni ma con diverse conclusioni, ha in qualche modo ridimensionato la fermezza della statuizione, chiarendo che l’asserita illeggibilità di un provvedimento giurisdizionale deve essere valutata caso per caso e apprezzata dal giudice al fine di verificare se l’incomprensione, anche parziale, del testo violi o meno il diritto di difesa dell’imputato (sent. n. 39327 del 2 novembre 2011 Cass. II Sez. Pen.).
Una simile premessa per dire che in tale ipotesi, la Cassazione ha rigettato la richiesta avanzato dal legale di parte ( che chiedeva la sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere applicata all’imputato con una meno grave) richiamando un orientamento precedente a quello delle Sezioni Unite, secondo cui “la illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall’estensore, non determina alcuna nullità in quanto la parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintellegibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare (Sez. VI, Sentenza n. 9210 del 26 gennaio 2005)“.
In effetti, la questione sulla nullità o meno del documento sentenza manoscritto indecifrabile ha visto il susseguirsi di vari orientamenti giurisprudenziali ove da un lato si è negata la sussistenza di nullità dei provvedimenti scritti brevi manu dai giudici di merito, mentre in altre si è stabilita tale invalidità per sostanziale mancanza di motivazione ex art. 125 c. 3 c.p.p. e per violazione del diritto di difesa” (da ultimo Sezioni Unite 28 dicembre 2006, n. 42363).
Varie interpretazioni dunque, ma è fuor di dubbio la compromissione dei valori giuridici della certezza e autorevolezza del diritto posta in essere da vicende del genere; certamente l’indecifrabilità del provvedimento deve essere presa in considerazione dal giudice per verificare se, effettivamente, la mancanza di comprensione del testo infranga o meno il diritto di difesa dell’imputato.
La sentenza in commento giova da spunto per guardare allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione che hanno profondamente inciso sull’ambito sociale, politico, economico ma anche giuridico; si è ormai al centro dall’unione del mondo informatico con quello del diritto. Basti pensare al processo civile telematico, il sistema informativo disciplinato dal d.p.r. 123/2001 e norme successive (tra cui il d.m. n. 44/2011), fino alla legge n. 228/2012 (“Legge stabilità 2013”) e al d.l. n. 90/2014 che ne hanno sancito l’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014.
A partire da questa data, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, deve obbligatoriamente ed esclusivamente avvenire con modalità telematiche. A partire dal 31 dicembre 2014, infine, la forma telematica è diventata l’unica possibile, indipendentemente dalla data di avvio dei procedimenti, per il deposito di tutti gli atti processuali (e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) indicati dall’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, e non saranno più accettati quelli cartacei.
Nuovi mezzi questi, naturalmente non immuni da rischi (come ad esempio la necessità di tutelare la privacy per le informazioni che circolano in rete) ma che aprono anche a nuove opportunità che il mondo giuridico deve cogliere per rispondere ad una realtà sempre più dinamica, competitiva che penalizza Stati, come l’Italia, ove troppe sono le procedure farraginose e lente che vanno a discapito dei valori fondamentali.
Insomma, senza alcuna polemica e stando alle argomentazioni della sentenza n. 46124/2014, uno strano connubio che sembra disegnare uno scenario tragicomico: praticanti e avvocati laureati cum laude in ingegneria informatica da una parte, e giudici rimandati/rimandabili in grafologia dall’altra.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 74/2014