Il consumatore, che abbia estinto anticipatamente un finanziamento con cessione/delegazione del “quinto”, non può invocare direttamente nei confronti della Banca mutuante la portata vincolante dell’orientamento “Lexitor” (sentenza interpretativa dell’11 settembre 2019 C-383, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la riduzione del costo totale del credito, a cui il cliente ha diritto, include “tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”) per “vanificare” la clausola contrattuale che esclude il diritto al rimborso dei costi maturati esclusivamente al momento della stipulazione del contratto (“up-front”).
In effetti, la direttiva europea n. 48/2008, oggetto della pronuncia interpretativa, non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti tra consumatore e banca nel nostro ordinamento.
Sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione – quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali – attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i c.d. up-front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento.
Ciò porta ad escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell’art. 33 del Cod. Cons., della clausola che ne abbia previsto l’irrimborsabilità, posto che l’analisi della natura vessatoria o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto, perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore.
Così si è espresso il Tribunale di Lecce, in persona della dott.ssa Maria Carmela Tinelli, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 maggio 2021, in accoglimento del ricorso promosso da un istituto di credito per sentir accertare la legittimità della propria condotta in ordine alla riduzione del costo del credito all’atto dell’estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento contro “cessione del quinto”.
In particolare, a fronte del reclamo del mutuatario-consumatore, che aveva invocato il noto orientamento della Corte di Giustizia dell’UE per tentare di conseguire il rimborso di costi ulteriori (“up-front”) rispetto a quelli già stornati in sede di estinzione anticipata (“recurring”), la banca mutuante conveniva in giudizio il cliente, per conseguire una pronuncia tesa a sancire:
- l’inestensibilità dei principi “Lexitor” ai rapporti orizzontali tra mutuante e mutuatario;
- la conformità alla normativa vigente della clausola contrattuale che disciplinava il diritto alla “riduzione del costo totale del credito” ex art. 125 sexies TUB, escludendo dal rimborso i costi interamente maturati alla data di sottoscrizione del rapporto (“up-front”), limitandolo a quelli connessi alla “vita residua del contratto” (“recurring”).
Non si tratta del primo caso di “accertamento negativo” dei diritti restitutori del cliente pronunciato su ricorso diretto dell’intermediario.
Come noto ai lettori di questa Rivista, infatti, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE, che ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito «include tutti i costi posti a carico del consumatore», i commentatori si sono affrettati nel porre il dictum dei Giudici di Lussemburgo alla base del definitivo superamento della tradizionale distinzione tra costi “up front” e “recurring” ai fini della disciplina dell’estinzione anticipata di un finanziamento (con particolare riferimento al settore dei mutui con “cessione del quinto” dello stipendio o della pensione).
Invero, la questione – oltremodo complessa – involge lo stesso rapporto di interazione tra fonti del diritto (nazionali ed unionali) ed in tale ottica va risolto, salvaguardando la coerenza dei due ordinamenti ed il legittimo affidamento degli attori privati.
La pronuncia della CGUE ha, infatti, portata vincolante ai fini dell’interpretazione della Direttiva, ma quale sia la forza normativa di quest’ultima nei rapporti interprivatistici è aspetto che incide non poco nella disciplina dei singoli casi di specie.
“Bersagliati” da ricorsi seriali, banche e società finanziarie si sono trovate sempre più spesso “costrette” a sottoporre i propri modelli contrattuali – redatti secondo la normativa italiana di attuazione della Direttiva (art. 125 sexies TUB) e gli atti regolamentari di Banca d’Italia – ad una “prova di resistenza” giudiziale, al fine di non trovarsi esposte a richieste restitutorie che, nel momento in cui i contratti erano stati sottoscritti, non erano affatto preventivabili.
Così (in mera scansione cronologica), dapprima l’ordinanza del Tribunale di Cassino del 2 febbraio 2021, poi quella del Tribunale di Roma del 11.02.2021 ed infine quella del Tribunale di Trani del 30 aprile 2021 avevano accolto le doglianze dell’istituto ricorrente, sul presupposto che l’Ordinamento italiano avesse compiutamente e dettagliatamente disciplinato i diritti restitutori connessi all’estinzione anticipata, recependo all’art. 125 sexies TUB le petizioni di principio della Direttiva 2008/48/CE, insuscettibile di applicazione diretta ai rapporti “orizzontali”, in quanto priva del carattere “self-executing”.
Invero, anche sulle pagine di questa Rivista ci si è interrogati – di recente – sul “perché non si possono trascurare le ragioni degli intermediari”, evidenziando come il recepimento indiscriminato dell’orientamento “Lexitor” nel contenzioso nazionale porti con sé molti più problemi “sistemici” di quanti vantaggi immediati arrechi al singolo consumatore.
Il “caso Lexitor”, evidentemente, non è “chiuso”, come testimonia la pronuncia oggi in commento, sicché la giurisprudenza di merito – e forse anche il Legislatore – sono chiamati ad una complessiva rimeditazione della questione, alla luce dei rispettivi ed irrisolti interessi “in gioco”.
CESSIONI DEL “QUINTO”: NUOVO STOP ALL’INTERPRETAZIONE “LEXITOR”
Anche per il Tribunale di Trani la pronuncia della CGUE “non è pertinente all’ordinamento italiano”
Ordinanza | Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti | 30.04.2021 |
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
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