ISSN 2385-1376
Testo massima
La lesione in concreto del diritto di difesa, comporta, in linea di principio, la nullità degli atti rispondendo alla logica del giusto processo e della sua ragionevole durata. Si tratterebbe di una nullità inerte perché in mancanza di lesività verrebbe a mancare l’interesse ad eccepire la nullità stessa. Il principio è derogato nel caso di fissazione dei termini a difesa da parte del legislatore il quale, attraverso una valutazione tipica ancorata ai principi di razionalità e normalità, stabilisce una volta per tutte che termini inferiori pregiudicano l’effettività della difesa, con la conseguenza che non può essere il Giudice a stabilire nel caso specifico se vi è o meno lesione del contraddittorio. Il danno alla difesa è, quindi, in re ipsa e la violazione comporta la lesione del relativo diritto che non ha bisogno di essere provata dalla parte che la eccepisce.
Questi i principi, affermati da ultimo dalla Cassazione nella sentenza del 08.10.2015 n. 20180 Sezione Quarta, Pres. Finocchiaro Rel. Vivaldi.
L’occasione per la pronuncia di tale importante principio, che si discosta da un recente arresto per aderire all’orientamento prevalente, trae spunto da una vicenda in cui il Tribunale di Roma, adito in grado di appello avverso una decisione del Giudice di Pace di Ostia, aveva confermato la condanna risarcitoria per i danni subiti dall’attore in un sinistro stradale, adottando la sua decisione prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ,con cui le parti hanno facoltà, attraverso memoria conclusive e di replica, di illustrare i motivi e le ragioni delle proprie richieste ed eccezioni.
La decisione in commento si pone in linea con il prevalente orientamento dei Giudici di legittimità, cui “presta convinta adesione” (v. Cass. 7072/2010; Cass. 14657/2008; Cass. 6293/2003). Spiega la Suprema Corte, che non potrebbe essere condivisa la diversa opinione, espressa dalla recente decisione del medesimo Giudice di legittimità (09/04/2015 n. 7086), secondo la quale la sentenza adottata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., non sarebbe automaticamente nulla, “occorrendo la dimostrazione in concreto della lesione al diritto di difesa subita in conseguenza della violazione processuale attraverso la indicazione delle specifiche argomentazioni, contenute nello scritto non esaminato dal Giudice, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, possibilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta”.
Due visioni diverse, in pratica, quelle espresse dai recenti interventi della Corte Regolatrice: a) il primo, fa leva sul principio della lesività in concreto del diritto di difesa, che troverebbe la sua forza dai presidi costituzionali della ragionevole durata del giudizio, dell’economia ed efficienza processuale, in quanto una nullità che non produce alcun danno in concreto (tipica ma non lesiva) “non accresce la giustizia del processo ma ne mina la sua ragionevole durata”, come anche ritenuto, con un consolidato orientamento, dalla Corte CEDU ; b) il secondo, richiama le ragioni logiche e giuridiche per cui quando un termine perentorio è fissato dal legislatore, è implicita la valutazione della lesione del contraddittorio laddove lo stesso non sia rispettato.
La Corte ha, dunque, chiarito che si tratterebbe di una valutazione legale tipica, implicita in ogni fissazione di termini perentori altrimenti la perentorietà non avrebbe alcun significato giuridico. In altro senso, conclude la Suprema Corte, nelle ipotesi “come quella della decisione adottata prima della scadenza per il deposito di memorie conclusionali e repliche, la lesività del diritto di difesa sarebbe “in re ipsa e non deve essere accertata in concreto e caso per caso per la semplice ragione che è il legislatore a fissare tale lesività”.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 557/2015