In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Sestini, con la sentenza n. 29721 del 15.11.2019.
Una società ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, con cui è stata rigettata l’impugnazione svolta dalla stessa ricorrente avverso una sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale nella controversia promossa dalla società contro una compagnia assicuratrice.
La società ha censurato la sentenza “perchè priva di motivazione e dell’esposizione dei motivi per i quali la Corte ha ritenuto di rigettare le argomentazioni” ed in quanto la Corte territoriale si è limitata a dichiarare di non apprezzare la struttura dell’appello.
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione – costituita da una sola pagina – talmente ermetica da non consentire di inquadrare la vicenda e da impedire di avere contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione” e che “non vi sia correlazione tra i tre punti della sentenza richiamati e lo sviluppo della motivazione dell’appello”.
La concisione della motivazione – ammoniscono gli Ermellini – non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; requisiti minimi che difettano evidentemente nel caso di specie, in cui giudice di appello si è limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto.
Pertanto, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, ritenutane la nullità, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata essendosi il giudice di appello limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
SENTENZA: MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE SE IL GIUDICE SI LIMITA AL GIUDIZIO SU CUI SI FONDA LA SUA VALUTAZIONE
OCCORRE LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO COGNITIVO CHE HA CONSENTITO LA FORMULAZIONE DELLA DECISIONE FINALE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Quinta, Pres. Piccininni – Rel. Cirillo | 04.12.2015 | n.24784
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sentenza-motivazione-insufficiente-se-il-giudice-si-limita-al-giudizio-su-cui-si-fonda-la-sua-valutazione
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno